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Assistenza giudiziaria con l'Italia: Consegna di valori confiscati, legittimazione a ricorrere e pagamento degli onorari d'avvocato su fondi sequestrati

27 March 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 06.03.2026, RR.2025.203, RR.2025.204

Fatti

Nel novembre 2012, le autorità giudiziarie italiane (Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia) hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a carico di C. e di altri soggetti per vari reati economici e fiscali, tra cui bancarotta fraudolenta e frode fiscale. Il meccanismo criminoso ipotizzato consisteva nella ristrutturazione di società pesantemente indebitate verso l'erario italiano. Gli attivi di tali società venivano trasferiti a nuove entità sane, mentre le società "vuote", rimaste gravate dai soli debiti fiscali, venivano delocalizzate all'estero dopo essere state utilizzate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Sospettando che fondi di provenienza illecita fossero stati trasferiti in Svizzera, l'Italia ha richiesto il sequestro di conti bancari riconducibili a C. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha dato seguito a tale richiesta tra il dicembre 2012 e il gennaio 2013, ordinando il blocco di diversi averi, tra cui due conti bancari intestati a C.

Successivamente, le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un provvedimento di confisca definitiva su tali averi svizzeri, confermato in ultima istanza dalla Corte di Cassazione nel febbraio 2019. Nel luglio 2021, l'Italia ha trasmesso una richiesta complementare alla Svizzera per ottenere l'esecuzione della confisca e la consegna dei fondi.

Il 10 novembre 2025, il MPC ha emanato la decisione di chiusura, ordinando la consegna dei valori patrimoniali sequestrati allo Stato italiano. Avverso tale decisione, A. (avvocato di C.) e B. (rappresentata da A.) hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. C. è deceduto nell'ottobre 2023 e i suoi eredi hanno rinunciato all'eredità.

Diritto

La Corte dei reclami penali richiama il quadro giuridico che disciplina l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia, il quale comprende diverse convenzioni europee e bilaterali, nonché, in via sussidiaria, la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

Il punto centrale dell'analisi giuridica verte sull'ammissibilità del ricorso, specificamente sulla legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 80h AIMP. Per poter ricorrere, una persona deve essere "toccata personalmente e direttamente" dalla misura di assistenza e avere un "interesse degno di protezione" all'annullamento o alla modifica della stessa. La giurisprudenza precisa che, in materia di sequestro di conti bancari, tale legittimazione è in linea di principio riconosciuta al titolare del conto, ma non a chi sia toccato solo indirettamente, come un semplice avente diritto economico.

Il ricorso dell'avvocato A. solleva inoltre la questione del pagamento dei propri onorari sui fondi sequestrati. La stessa invoca la propria buona fede ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, che concerne i diritti di terzi sui valori da consegnare. Il tribunale esamina pertanto se sussista una base legale che consenta di prelevare onorari professionali da averi di presunta origine illecita oggetto di una richiesta di consegna internazionale.

Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali analizza l'ammissibilità del ricorso per ciascuna delle ricorrenti:

  1. In merito a B.: Il tribunale rileva che i conti bancari erano intestati a C., deceduto. Avendo i suoi eredi rinunciato all'eredità, B. non vanta alcun legame giuridico diretto con gli averi in questione. Non è né titolare dei conti, né erede. Di conseguenza, non è "toccata personalmente e direttamente" dalla decisione di consegna. Il suo ricorso è pertanto dichiarato irricevibile.
  2. In merito ad A. (l'avvocato): La situazione di A. è differente. La stessa aveva chiesto al MPC di svincolare una parte dei fondi sequestrati (CHF 55'229.85) a copertura dei propri onorari per la difesa di C. e successivamente di B. La decisione di chiusura del MPC, ordinando la consegna dell'integralità dei fondi, ha implicitamente ma necessariamente respinto tale pretesa. Tale rifiuto lede direttamente gli interessi pecuniari di A., la quale dispone pertanto della legittimazione ad agire. Il suo ricorso è dichiarato ammissibile su questo punto.

Nel merito, la Corte esamina successivamente la fondatezza della pretesa di A.:

  • Assenza di base legale: Il tribunale afferma in modo perentorio che non esiste alcuna base legale nel diritto svizzero che autorizzi il pagamento di onorari d'avvocato mediante valori patrimoniali sequestrati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e presunti di origine criminale. Questo solo motivo è sufficiente a respingere il reclamo.
  • Assenza di buona fede: In via subordinata, la Corte respinge l'argomento della buona fede (art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP). In qualità di legale di C., A. conosceva perfettamente la natura delle accuse penali mosse dall'Italia e il fatto che le autorità richiedenti considerassero i fondi come provento di reato. In tali circostanze, non poteva invocare la buona fede per rivendicare diritti su tali averi.

Esito

Il Tribunale penale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La decisione del Ministero pubblico della Confederazione di ordinare la confisca e la consegna degli averi bancari all'Italia è confermata. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 4'000, sono poste solidalmente a carico delle ricorrenti A. e B.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni