
TPF, 10.03.2026, RR.2025.202
Fatti
Nell'ambito di un'indagine penale per abuso d'ufficio e riciclaggio di denaro condotta in Ucraina dall'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) nei confronti di diversi individui, le autorità ucraine hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria il 18 aprile 2024. La richiesta mirava in particolare a ottenere documenti commerciali e bancari relativi alla società svizzera A. SA e ai suoi conti presso la banca G.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della richiesta al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Il MPC ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato alla banca G. di produrre la documentazione necessaria, cosa che quest'ultima ha fatto nell'ottobre e nel novembre 2024.
Nel maggio 2025, il MPC ha notificato il procedimento alla A. SA, la quale ha rifiutato l'esecuzione semplificata e ha trasmesso i documenti commerciali richiesti. Dopo aver ottenuto l'accesso agli atti e una proroga del termine, la A. SA si è formalmente opposta alla consegna dei documenti il 13 ottobre 2025.
Con decisione di chiusura del 13 novembre 2025, il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari e commerciali della A. SA alle autorità ucraine. La A. SA ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento e il divieto di trasmettere i suddetti documenti.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda il quadro giuridico applicabile all'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Ucraina, disciplinato principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e dai suoi protocolli, integrati dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e dalla relativa ordinanza (OAIMP).
La Corte espone i principi giuridici chiave sollevati dalla ricorrente:
- Diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.): In materia di assistenza giudiziaria, tale diritto garantisce alla persona toccata la possibilità di esprimersi sulla richiesta e di far valere, in modo concreto e motivato, quali documenti non dovrebbero essere trasmessi, in particolare in virtù del principio di proporzionalità. L'autorità d'esecuzione deve concedere un termine a tal fine, che può essere breve in virtù del principio di celerità (art. 17a AIMP).
- Principio di proporzionalità: L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata solo se i documenti sono manifestamente privi di rapporto con l'indagine estera (divieto di "fishing expedition"). L'autorità richiesta deve accertarsi della "pertinenza potenziale" delle informazioni. Spetta alla persona toccata dimostrare in modo preciso e dettagliato per quale motivo determinati documenti sarebbero privi di qualsiasi interesse per l'indagine. In mancanza di ciò, essa decade dal diritto di sollevare tale censura.
- Ostacoli all'assistenza giudiziaria (art. 2 AIMP): L'assistenza giudiziaria è rifiutata se il procedimento all'estero viola i principi fondamentali dei diritti umani (CEDU, Patto ONU II). Secondo una giurisprudenza costante, una persona giuridica non può invocare tale articolo, a meno che non sia essa stessa imputata nel procedimento estero, il che limita allora la sua censura alla violazione del diritto a un equo processo (art. 6 CEDU).
- Principio di specialità: le informazioni trasmesse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria. Il rispetto di tale principio è presunto in virtù del principio di fiducia nel diritto internazionale, e l'inserimento di una riserva espressa nella decisione di chiusura costituisce la prassi abituale.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami esamina e respinge uno dopo l'altro tutti i motivi di ricorso della ricorrente, A. SA.
- Sulla violazione del diritto di essere sentiti: la Corte ritiene che il diritto di essere sentita di A. SA sia stato rispettato. Il MPC le ha concesso l'accesso completo al fascicolo e un termine complessivo di circa sette settimane per formulare le proprie osservazioni. Tale termine è considerato sufficiente, tenuto conto del principio di celerità e del fatto che i documenti in questione consistevano in informazioni bancarie riguardanti la società stessa o in atti da essa prodotti.
- Sulla presunta conclusione del procedimento in Ucraina: A. SA sosteneva che l'indagine del NABU fosse terminata, rendendo priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. La Corte respinge tale argomento, rilevando che, sebbene un comunicato del NABU menzioni la fine dell'indagine, ciò non prova la chiusura definitiva del procedimento penale (che include la fase dibattimentale). Inoltre, il medesimo comunicato indica che le indagini proseguono per localizzare i sospettati e identificare altri partecipanti. L'interesse delle autorità ucraine a ricevere le prove rimane pertanto sussistente.
- Sulla violazione del principio di proporzionalità: la Corte ritiene che i documenti abbiano una potenziale rilevanza per l'indagine ucraina. La domanda di assistenza giudiziaria descrive un complesso schema criminale in cui A. SA è sospettata di aver funto da veicolo per il riciclaggio di denaro (ricevendo 264.000 EUR di provenienza potenzialmente illecita) e di aver partecipato alla creazione di un'altra società (N. SA) utilizzata nel meccanismo fraudolento. La trasmissione dell'intera documentazione bancaria e commerciale è dunque giustificata per ricostruire i flussi finanziari.
- Sugli ostacoli all'assistenza giudiziaria (art. 2 AIMP) e la protezione dei dati: la Corte ricorda che A. SA è una persona giuridica che non riveste lo status di imputata nel procedimento ucraino. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, essa non ha la legittimazione per invocare una violazione dei propri diritti fondamentali o carenze del sistema giudiziario ucraino ai sensi dell'art. 2 AIMP. I suoi timori relativi alla corruzione o a un'insufficiente protezione dei dati in Ucraina non possono pertanto essere esaminati.
- Sulla violazione del principio di specialità: la Corte respinge tale timore, considerandolo infondato. La decisione del MPC contiene la consueta riserva di specialità. In assenza di qualsiasi indizio concreto di una violazione passata o futura da parte dell'Ucraina, prevale il principio di fiducia tra Stati.
Esito
La Corte dei reclami del Tribunale penale federale respinge integralmente il ricorso. La decisione del Ministero pubblico della Confederazione di ordinare la consegna della documentazione bancaria e commerciale di A. SA alle autorità ucraine è confermata. Le spese giudiziarie, fissate a 5.000 franchi, sono poste a carico della società ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
