
TPF, 16.01.2026, RR.2025.197, RP.2025.86
Fatti
La Croazia ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di una propria cittadina, A., per procedimenti penali riguardanti il sospetto di violazione dei diritti dei minori e minacce. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso l'estradizione. La ricorrente, che si era opposta all'estradizione, ha presentato personalmente ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il suo difensore d'ufficio nominato in prima istanza aveva informato la Corte della conclusione del proprio mandato.
Diritto
I rapporti di estradizione tra la Svizzera e la Croazia sono disciplinati dalla Convenzione europea di estradizione (CEE) e dai suoi protocolli, integrati dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). I diritti fondamentali, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), devono essere rispettati. L'assistenza può essere rifiutata qualora il procedimento estero presenti violazioni gravi e sistemiche delle garanzie fondamentali (art. 2 AIMP). L'estradizione non è esclusa per motivi medici, a condizione che lo Stato richiedente possa garantire cure adeguate (art. 3 CEDU). Il diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) deve essere preso in considerazione secondo un principio di proporzionalità. Il gratuito patrocinio viene concesso se il ricorso non è manifestamente privo di possibilità di successo (art. 65 PA).
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso della ricorrente.
- Motivi procedurali: La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di accertare che la Croazia non sia uno "Stato sicuro", per mancanza di un interesse degno di protezione. Ha inoltre respinto le allegazioni di violazione del diritto al gratuito patrocinio in prima istanza (essendo stato nominato e retribuito dallo Stato un difensore d'ufficio) e del diritto di essere sentiti (essendo la decisione dell'UFG sufficientemente motivata).
- Violazione dell'art. 3 CEDU (trattamenti inumani): La ricorrente non ha dimostrato un rischio concreto e serio che le cure mediche necessarie non le verrebbero fornite in Croazia.
- Violazione dell'art. 6 CEDU (equo processo): Le allegazioni relative a carenze strutturali del sistema giudiziario croato non sono state sufficientemente comprovate per raggiungere la soglia di una violazione grave e sistemica tale da giustificare un rifiuto dell'estradizione.
- Violazione dell'art. 8 CEDU (vita familiare): L'argomento relativo alla separazione dalla figlia è stato respinto, poiché la bambina vive già in Croazia e la ricorrente non la vede da cinque anni. L'estradizione non aggraverebbe pertanto una separazione preesistente.
- Gratuito patrocinio per il ricorso: Essendo il ricorso manifestamente privo di possibilità di successo su tutti i punti, la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso è stata respinta.
Problematica
La Corte dei reclami ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha posto a carico della ricorrente una tassa di giustizia di CHF 500.-.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
