
TPF, 10.03.2026, RR.2025.195, RR.2025.196
Fatti
Il 22 marzo 2025, la Procura di Trento (Italia) ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di una vasta indagine penale. Il procedimento riguarda C. e altri individui per la loro presunta partecipazione a un'associazione mafiosa di tipo 'Ndrangheta, nonché per reati di detenzione di armi, riciclaggio di denaro e frode fiscale.
Secondo le autorità italiane, l'organizzazione criminale utilizzava una rete di società, prestanome e professionisti per sottrarre ingenti somme di denaro dall'economia legale verso le casse del clan, in particolare attraverso fatture false e crediti d'imposta inesistenti. In tale contesto, la richiesta di assistenza mirava a ottenere informazioni e a perquisire diverse società in Svizzera, tra cui B. Sàrl.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in qualità di autorità di esecuzione, ha dato seguito alla richiesta il 24 marzo 2025. Il giorno successivo, è stata effettuata una perquisizione presso i locali della società A. Sàrl, che ospita la sede di B. Sàrl e di altre entità coinvolte. Sono stati sequestrati diversi documenti.
Il 7 novembre 2025, con decisione di chiusura, l'MPC ha ordinato la trasmissione della documentazione sequestrata alle autorità italiane. A. Sàrl e B. Sàrl hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione e, in via subordinata, lo stralcio di alcuni documenti ritenuti non pertinenti.
Diritto
La Corte richiama innanzitutto il quadro giuridico che disciplina l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia, che include principalmente la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), i protocolli addizionali, un accordo bilaterale e, in via sussidiaria, la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
La Corte esamina quindi le condizioni di ricevibilità del ricorso, in particolare la legittimazione ad agire (art. 80h AIMP). Tale legittimazione è riconosciuta a chiunque sia toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza. La giurisprudenza precisa che il locatario dei locali perquisiti (A. Sàrl) e il titolare dei conti bancari di cui è stata sequestrata la documentazione (B. Sàrl) sono direttamente toccati e hanno pertanto legittimazione a ricorrere.
Il Tribunale esamina i tre motivi principali sollevati dalle ricorrenti:
- Il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.): Questa garanzia formale impone all'autorità di esecuzione di dare alla persona interessata la possibilità di esprimersi e di partecipare alla selezione dei documenti prima di ordinarne la trasmissione. L'autorità deve inoltre motivare la propria decisione di chiusura e non può delegare la selezione degli atti agli inquirenti esteri. Un'eventuale violazione può essere sanata dinanzi all'autorità di ricorso, qualora quest'ultima disponga di un pieno potere di esame.
- I requisiti della richiesta di assistenza (art. 14 CEAG e 28 EIMP) : Una rogatoria deve contenere un'esposizione dei fatti sufficiente a consentire allo Stato richiesto di verificare l'assenza di motivi di esclusione. Lo Stato richiedente non è tenuto a provare la commissione del reato, ma deve esporre i sospetti in modo coerente. L'autorità richiesta è in linea di principio vincolata da tale esposizione, salvo in caso di errori o contraddizioni manifeste.
- Il principio di proporzionalità e il divieto di "fishing expedition": La trasmissione di documenti è ammissibile solo se esiste un legame con il procedimento estero. La valutazione dell'utilità delle prove spetta tuttavia in primo luogo all'autorità richiedente. Lo Stato richiesto interviene solo se la richiesta è manifestamente abusiva o sproporzionata. La giurisprudenza ha sviluppato il criterio dell'utilità potenziale: la consegna di documenti è esclusa solo per quelli manifestamente privi di qualsiasi pertinenza per l'indagine. Questo principio giustifica una trasmissione ampia, se non esaustiva, dei documenti, in particolare nei casi di criminalità finanziaria, al fine di consentire la ricostruzione completa dei flussi finanziari e di scoprire fatti ancora ignoti. Tale approccio si distingue dalla "fishing expedition", che consiste in una ricerca di prove generale e indeterminata, condotta casualmente senza un concreto sospetto preliminare, ed è proibita.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali applica tali principi alle argomentazioni delle ricorrenti e le respinge punto per punto:
- Sul diritto di essere sentiti: La Corte rileva che le due società ricorrenti, rappresentate dallo stesso avvocato, hanno avuto pieno accesso alla documentazione sequestrata e hanno potuto esprimersi sulla pertinenza di ogni documento prima della decisione di chiusura. Il MPC ha esaminato e risposto alle loro argomentazioni nella sua decisione. Il diritto di essere sentiti è stato dunque rispettato.
- Sulla sufficienza della richiesta: Il Tribunale ritiene che la rogatoria italiana esponga in modo chiaro e sufficiente i fatti contestati, la natura dei reati (criminalità organizzata, riciclaggio), il ruolo degli imputati e i legami con la società svizzera B. Sàrl, sospettata di essere un veicolo societario per attività illecite. La richiesta contiene elementi concreti, in particolare la trascrizione di una conversazione telefonica che rivela l'intenzione di trasferire una società in Svizzera per sottrarla alla giustizia italiana. I requisiti legali sono pertanto soddisfatti.
- Sulla proporzionalità e la "fishing expedition": La Corte ritiene che la trasmissione dell'intera documentazione sia giustificata dal principio dell'utilità potenziale. Data la natura dei reati e il presunto ruolo di B. Sàrl in uno schema di criminalità economica complesso, è necessario che le autorità italiane dispongano di tutti i documenti per ricostruire i fatti nella loro globalità. La richiesta non costituisce una "fishing expedition" poiché si basa su sospetti concreti e mira a entità precisamente identificate. La partecipazione di funzionari stranieri alla cernita ha peraltro permesso di affinare la selezione e di garantire la pertinenza dei documenti. Anche la richiesta subordinata di stralciare alcuni documenti è respinta, poiché la loro utilità potenziale non può essere negata in questa fase. Spetterà al giudice italiano del merito valutare la pertinenza finale delle prove trasmesse.
Esito
La Corte dei reclami penali respinge il ricorso integralmente. La decisione di chiusura del Ministero pubblico della Confederazione è confermata, autorizzando così la trasmissione dell'insieme dei documenti sequestrati alle autorità giudiziarie italiane. Le spese processuali, fissate a 6'000 franchi, sono poste solidalmente a carico delle società ricorrenti.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
