
TPF, 04.02.2026, RR.2025.193
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro avviato contro diversi individui, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. Tale richiesta mirava in particolare a ottenere l'audizione di A. in qualità di testimone.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha convocato A. per un'audizione. Assistito dal proprio avvocato, A. è stato sentito in qualità di persona chiamata a fornire informazioni. Nel corso dell'audizione, si è avvalso della facoltà di non testimoniare e non ha pertanto rilasciato alcuna dichiarazione nel merito.
In seguito, il MPC ha emesso una decisione di chiusura ordinando la trasmissione alle autorità ucraine del verbale dell'audizione, che constatava formalmente il suo silenzio. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della trasmissione.
Diritto
La cooperazione in materia di assistenza giudiziaria internazionale, disciplinata in particolare dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), si fonda sul principio della fiducia reciproca e della massima collaborazione possibile.
Il criterio determinante per la trasmissione di un mezzo di prova è quello della sua potenziale utilità per l'inchiesta condotta all'estero. Non spetta all'autorità svizzera esaminare se la prova sia decisiva, bensì unicamente se essa presenti un nesso oggettivo con il reato perseguito e possa ragionevolmente rivelarsi utile all'autorità richiedente.
Un rifiuto di prestare assistenza è ipotizzabile solo in casi eccezionali, ad esempio se gli atti richiesti sono manifestamente privi di nesso con l'inchiesta o se la richiesta si configura come una ricerca di prove indiscriminata (fishing expedition). La valutazione dell'effettiva utilità delle informazioni spetta in primo luogo alle autorità dello Stato richiedente.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sosteneva che la trasmissione del verbale violasse il principio di proporzionalità, poiché il documento era privo di qualsiasi utilità probatoria, limitandosi a constatare il suo silenzio. Temeva inoltre un uso abusivo di tale documento nell'ambito di una campagna di denigrazione.
La Corte dei reclami penali respinge tale argomentazione. Ritiene che la richiesta di assistenza ucraina sia sufficientemente dettagliata e miri a chiarire il potenziale ruolo del ricorrente in un complesso schema criminale.
Il tribunale sottolinea che, anche in assenza di dichiarazioni nel merito, il verbale non è privo di potenziale utilità. Al contrario, costituisce un mezzo di prova formale che attesta diversi elementi pertinenti per il procedimento estero:
- Comprova che la misura istruttoria richiesta (l'audizione) è stata effettivamente eseguita dalle autorità svizzere.
- Documenta che i diritti della difesa del ricorrente, compreso il diritto di tacere, sono stati pienamente rispettati durante la procedura.
- Materializza il rifiuto di collaborare del ricorrente, un'informazione che può essere legittimamente sfruttata dai procuratori ucraini nella loro valutazione complessiva delle prove e nella loro strategia d'inchiesta.
La Corte respinge inoltre la proposta subordinata del ricorrente di sostituire il verbale con una semplice lettera, ritenendo che tale operazione equivarrebbe a trasmettere la medesima informazione essenziale, ovvero la sua identità e il suo rifiuto di testimoniare. Infine, l'argomento secondo cui l'inchiesta ucraina sarebbe chiusa è giudicato irrilevante, fintanto che la richiesta di assistenza non sia stata formalmente ritirata.
Esito
La Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso. Ha confermato la decisione del MPC di autorizzare la trasmissione del verbale di audizione alle autorità ucraine, ritenendo che tale documento presentasse un'utilità potenziale per il procedimento penale in corso in Ucraina. Le spese giudiziarie, pari a 5'000 CHF, sono state poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
