
TPF, 02.03.2026, RR.2025.191, RP.2025.82
Fatti
Le autorità italiane hanno emesso una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e un mandato d'arresto nei confronti di A., cittadino turco domiciliato in Svizzera. L'interessato è accusato di aver partecipato, in qualità di coautore all'interno di un'organizzazione criminale transnazionale, a fatti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale con circostanze aggravanti. A seguito di tale segnalazione, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato il suo arresto e la detenzione ai fini dell'estradizione, provvedimento che A. ha contestato senza successo in una prima procedura di ricorso.
Parallelamente, l'UFG ha chiarito lo status di soggiorno di A. in Svizzera presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). È emerso che A. aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, nonostante nei suoi confronti fosse stata pronunciata una precedente decisione di allontanamento. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), consultato dall'UFG, ha indicato di non condurre alcun procedimento penale contro A. e di non prevedere l'apertura di uno.
Il 20 novembre 2025, l'UFG ha autorizzato l'estradizione di A. verso l'Italia. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale il rifiuto dell'estradizione e la sua immediata scarcerazione. In via subordinata, ha chiesto che il perseguimento penale fosse assunto dalla Svizzera. Ha inoltre richiesto il gratuito patrocinio.
Diritto
La cooperazione in materia di estradizione tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEE), integrata dagli accordi di Schengen e, in via sussidiaria, dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Il diritto interno si applica se più favorevole all'estradizione (principio di favore).
L'autorità svizzera richiesta è vincolata dall'esposizione dei fatti contenuta nella domanda di estradizione, a meno che questa non sia inficiata da errori, lacune o contraddizioni manifeste. Essa non deve pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita né procedere a una valutazione delle prove. La prova di un alibi da parte della persona perseguita è ammessa solo se immediata e inequivocabile.
L'autorità richiesta esamina la competenza dello Stato richiedente solo in modo limitato. L'estradizione può essere rifiutata per questo motivo solo se l'incompetenza dello Stato richiedente è manifesta o arbitraria.
Secondo l'art. 7 n. 1 CEE, lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione se il reato è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo. L'art. 36 AIMP consente eccezionalmente l'estradizione anche in caso di giurisdizione svizzera, qualora circostanze particolari lo giustifichino. L'autorità di esecuzione dispone di un ampio potere di apprezzamento per ponderare gli interessi in gioco (luogo del centro di gravità del reato, giudizio comune dei coimputati, economia processuale, legami dell'autore con gli Stati, reinserimento sociale). L'istanza di ricorso riesamina tale decisione solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento.
Il rifiuto di estradare a favore di un'assunzione del perseguimento da parte della Svizzera (art. 37 cpv. 1 AIMP) non è in linea di principio applicabile nelle relazioni disciplinate dalla CEE. Tale assunzione presupporrebbe inoltre una richiesta formale dello Stato richiedente, salvo circostanze familiari straordinarie ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami ha innanzitutto respinto le doglianze del ricorrente in merito all'esposizione dei fatti. Ha ritenuto che la domanda di estradizione italiana descrivesse in modo sufficientemente preciso le tre operazioni di traffico di migranti contestate ad A., consentendo così l'esame delle condizioni per l'estradizione. Il ricorrente, esigendo "prove concrete", non tiene conto del fatto che l'autorità di estradizione non deve verificare la veridicità dei fatti in questa fase. L'esposizione dei fatti vincola pertanto il tribunale.
Successivamente, la Corte ha respinto l'argomento relativo all'incompetenza delle autorità italiane. Il giudice istruttore italiano ha spiegato che il nucleo organizzativo della rete criminale si trovava in Italia (provincia di Bergamo) e che una parte rilevante degli atti delittuosi era stata ivi compiuta. Anche se il ricorrente ha agito dalla Svizzera, i suoi atti erano strettamente legati all'attività criminale con base in Italia. La competenza italiana non è dunque manifestamente infondata.
Il tribunale ha poi esaminato la questione della giurisdizione concorrente della Svizzera. Ha riconosciuto che gli atti contestati al ricorrente, commessi in Svizzera, rientravano nell'art. 116 LStrI e fondavano in linea di principio una giurisdizione svizzera. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'UFG non avesse abusato del proprio potere di apprezzamento nel dare la priorità all'estradizione. Diversi fattori giustificavano tale decisione: il centro di gravità dell'attività delittuosa si trova in Italia; l'indagine ivi condotta riguarda l'insieme dei coimputati; motivi di economia processuale e la prospettiva di un giudizio comune depongono a favore dell'estradizione.
Gli interessi personali del ricorrente (legami familiari, permesso di soggiorno) non sono stati ritenuti prevalenti. La Corte ha rilevato che la sua integrazione sociale in Svizzera era recente e precaria, poiché vi aveva soggiornato illegalmente dopo una decisione di allontanamento prima di ottenere il permesso tramite matrimonio. Non è stata ravvisata alcuna circostanza familiare straordinaria ai sensi dell'art. 8 CEDU. Anche la domanda subordinata di assunzione del procedimento penale da parte della Svizzera è stata respinta, per mancanza di base legale nel quadro della CEEstr e in assenza di una richiesta italiana.
Infine, la domanda accessoria di messa in libertà è stata respinta come conseguenza del rigetto del ricorso nel merito. Anche la richiesta di gratuito patrocinio è stata negata, avendo il tribunale considerato il ricorso privo di fondamento, poiché gli argomenti del ricorrente erano già stati correttamente confutati dall'UFG nella sua decisione.
Esito
La Corte dei reclami ha respinto il ricorso. La decisione dell'UFG di autorizzare l'estradizione di A. verso l'Italia è confermata. La domanda accessoria di messa in libertà e la richiesta di gratuito patrocinio sono parimenti respinte. Le spese giudiziarie, fissate a 3'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
