
TPF, 16.02.2026, RR.2025.181
Fatti
La Procura di Bergamo (Italia) ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale contro A.________. Quest'ultimo è sospettato di diversi reati fiscali, tra cui indebita compensazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta.
Le autorità italiane gli contestano di aver messo in atto un complesso schema fraudolento basato su fatturazioni incrociate tra entità da lui controllate. Tale sistema mirava a creare artificialmente IVA detraibile e a utilizzare crediti d'imposta inesistenti per compensare le imposte dovute, generando un profitto illecito stimato in 652'574,83 euro.
In tale contesto, l'Italia ha chiesto alla Svizzera di sequestrare un conto bancario detenuto da A.________ presso la banca B.________, per un importo di 619'364,90 euro, e di trasmettere la relativa documentazione bancaria.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP-TI), agendo in qualità di autorità di esecuzione, ha dato seguito alla richiesta. Ha ordinato il sequestro del conto e la produzione dei documenti bancari. Con decisione di chiusura del 20 ottobre 2025, il MP-TI ha confermato la trasmissione dei documenti e il mantenimento del sequestro. A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione, la reiezione della domanda di assistenza e l'immediato dissequestro.
Diritto
La Corte dei reclami penali richiama il quadro giuridico che disciplina l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia, che include la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG), l'Accordo italo-svizzero, la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) e, in via sussidiaria, la legge svizzera sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
La Corte esamina tre punti di diritto principali sollevati dal ricorrente:
- Ricevibilità della domanda e doppia incriminazione: Una domanda di assistenza deve contenere un'esposizione dei fatti sufficiente a permettere allo Stato richiesto di verificare se le condizioni per l'assistenza siano soddisfatte, senza tuttavia esigere che lo Stato richiedente provi il reato. L'autorità svizzera è in linea di principio vincolata all'esposizione dei fatti, salvo in caso di errori o contraddizioni manifeste. Per le misure coercitive come il sequestro, si applica il principio della doppia incriminazione: i fatti descritti nella domanda devono essere punibili secondo il diritto di entrambi gli Stati.
- Eccezione dei reati fiscali: In linea di principio, la Svizzera non accorda l'assistenza per reati fiscali (sottrazione d'imposta). Tuttavia, esiste un'importante eccezione per la truffa fiscale, definita dal diritto svizzero (art. 14 cpv. 2 DPA) come il fatto di ottenere un vantaggio fiscale illecito mediante un raggiro (ad es. uso di documenti falsi, messa in scena, artifici). Per le imposte indirette come l'IVA, la Convenzione di Schengen (art. 50 CAAS) ha allentato tale regola, rendendo la distinzione tra sottrazione e truffa meno pertinente e facilitando l'assistenza.
- Principio di proporzionalità: Tale principio esige un nesso di connessione sufficiente tra le informazioni richieste e il procedimento estero. Esso vieta le ricerche esplorative indeterminate ("fishing expedition"). Tuttavia, la giurisprudenza applica il criterio dell'utilità potenziale: i documenti vengono trasmessi se sono potenzialmente pertinenti per l'inchiesta estera. L'obiettivo è permettere all'autorità richiedente di ricostruire flussi finanziari complessi e di comprendere l'intero schema delittuoso, il che giustifica spesso la trasmissione dell'intera documentazione bancaria per un determinato periodo.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali respinge sistematicamente tutti gli argomenti del ricorrente:
- In merito alla chiarezza della richiesta e alla doppia incriminazione: la Corte ritiene che la richiesta italiana sia sufficientemente dettagliata. Essa descrive chiaramente il meccanismo di frode (fatture fittizie, società collegate) e i reati contestati. Tale esposizione dei fatti consente un esame adeguato. La Corte procede quindi all'esame della doppia incriminazione e conclude che i fatti descritti dalle autorità italiane, ovvero l'utilizzo di fatture false per trarre in inganno il fisco e ottenere indebite detrazioni IVA, sarebbero qualificabili secondo il diritto svizzero, quantomeno, come falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA). La condizione della doppia incriminazione è dunque manifestamente soddisfatta.
- In merito alla proporzionalità della trasmissione dei documenti: la Corte ritiene che la trasmissione della documentazione bancaria non costituisca una "fishing expedition". Al contrario, essa è giustificata dal criterio dell'utilità potenziale. In un caso di frode fiscale complessa, è essenziale per gli inquirenti italiani disporre di una visione d'insieme dei flussi finanziari per identificare l'origine e la destinazione dei fondi, nonché il ruolo preciso del ricorrente e delle entità collegate. La Corte rileva che le autorità italiane hanno già identificato trasferimenti sospetti per 521'000 euro verso il conto in questione, il che rafforza la pertinenza della documentazione.
- In merito alla proporzionalità del sequestro: il ricorrente sosteneva che l'importo sequestrato fosse eccessivo, poiché non teneva conto dei rimborsi già effettuati. La Corte respinge tale argomento. Essa constata che l'importo sequestrato in Svizzera (619'364,90 euro) corrisponde esattamente al danno totale asserito (652'574,83 euro) meno la somma già sequestrata in Italia (33'209,93 euro). L'importo è dunque matematicamente giustificato rispetto alla richiesta. La Corte precisa che non spetta all'autorità di assistenza giudiziaria svizzera verificare la realtà dei rimborsi o pronunciarsi sul merito della causa. Tale compito spetterà al giudice italiano, che terrà conto di tutti gli elementi, incluse le eventuali restituzioni, al momento di pronunciare un'eventuale confisca. Finché l'Italia non ritira la propria richiesta, il sequestro deve essere mantenuto per garantire l'esecuzione di una futura decisione di confisca.
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale respinge il ricorso integralmente. Di conseguenza, la decisione del Ministero pubblico del Cantone Ticino è confermata. La documentazione bancaria sarà trasmessa alle autorità italiane e il sequestro sul conto bancario di A.________, per un importo di 619'364,90 euro, è mantenuto. Le spese giudiziarie, fissate a 6'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
