
TPF, 17.12.2025, RR.2025.177, RP.2025.75, RP.2025.76
Fatti
Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con la Francia, il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra ha emesso una decisione di apertura del procedimento e un decreto di esecuzione. Successivamente, il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo ha emesso un mandato di perquisizione. La società A. AG ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro queste tre decisioni. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la ricorrente ha dichiarato per iscritto di ritirare il ricorso e di accettare l'accollo delle spese processuali.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda la propria competenza a statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale (art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP in combinato disposto con gli art. 25 cpv. 1 e 80e cpv. 1 AIMP). Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (PA), applicabile per rimando della LOAP, le spese processuali sono di regola poste a carico della parte soccombente. La giurisprudenza considera la parte che ritira il ricorso equiparata alla parte soccombente. Di conseguenza, essa deve sostenere le spese del procedimento.
Applicazione al caso concreto
La ricorrente, A. AG, ha formalmente ritirato il ricorso l'8 dicembre 2025. In applicazione dei principi di diritto summenzionati, essa è considerata parte soccombente. Pertanto, è tenuta a sostenere le spese del procedimento avviato dinanzi al Tribunale penale federale. La Corte fissa tali spese in CHF 800.--.
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale prende atto del ritiro del ricorso. Di conseguenza, stralcia la causa dai ruoli e pone a carico della ricorrente una tassa di giustizia di CHF 800.--. Tale importo è coperto dall'anticipo spese già versato e il saldo di CHF 2'200.-- viene restituito alla ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
