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Estradizione verso la Germania: principio ne bis in idem, esecuzione della pena e doppia incriminazione

13 June 2026

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TPF, 11.02.2026, RR.2025.172, RP.2025.81

Fatti

Le autorità tedesche hanno emesso due segnalazioni nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) nei confronti di A. (il ricorrente) ai fini del suo arresto e della sua estradizione, in particolare per reati di truffa. Arrestato in Svizzera, il ricorrente è stato posto in detenzione preventiva ai fini dell'estradizione dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 2 settembre 2025. Durante l'interrogatorio, ha rifiutato la procedura di estradizione semplificata. (Fatti A-C)

Nel settembre 2025, le autorità tedesche (Baden-Württemberg e Baviera) hanno formalmente richiesto l'estradizione del ricorrente per l'esecuzione di diverse pene pronunciate dai tribunali regionali di Stoccarda (2015), Monaco (2019) e Augusta (2024), nonché per fatti oggetto di un mandato d'arresto del Tribunale distrettuale di Monaco (2025). Il 28 ottobre 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione. (Fatti F, O)

Il ricorrente, agendo inizialmente da solo e successivamente tramite un difensore d'ufficio, ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale. Chiede il rigetto dell'estradizione, la sua immediata scarcerazione e un indennizzo. Nella sua replica, ha aggiunto conclusioni relative alla restituzione di oggetti sequestrati e al rimborso retroattivo delle spese legali. (Fatti P, R)

Diritto

La procedura di estradizione tra la Svizzera e la Germania è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr), dall'Accordo di Schengen (CAAS) e dai relativi sviluppi, nonché da accordi bilaterali. La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) si applica in via sussidiaria, in particolare quando la sua applicazione è più favorevole all'estradizione (principio di favore). (consid. 2.1, 2.2)

Secondo una giurisprudenza costante, una memoria di replica non può contenere nuove conclusioni o nuove censure che avrebbero potuto essere sollevate nell'atto di ricorso iniziale. Tali conclusioni sono in linea di principio inammissibili, a meno che non appaiano decisive (art. 32 cpv. 2 PA). (consid. 3.3.1)

Il principio ne bis in idem (art. 9 CEEstr, art. 5 AIMP) vieta di perseguire o punire una persona per fatti per i quali è già stata definitivamente giudicata nel merito. Tale principio si applica solo alle decisioni nel merito pronunciate dallo Stato richiedente o dallo Stato richiesto, con esclusione di uno Stato terzo. Una decisione di estradizione, di natura amministrativa, non costituisce un giudizio nel merito e non impedisce a un altro Stato di formulare una nuova richiesta. (consid. 4.3.1, 4.3.2)

Una richiesta di estradizione è inammissibile se la sanzione è stata eseguita o non può più esserlo secondo il diritto dello Stato che ha statuito (art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP). Il giudice dell'assistenza è vincolato dall'esposizione dei fatti della richiesta e non controlla la legalità delle decisioni straniere, salvo in caso di errori o lacune manifeste. La buona fede dello Stato richiedente è presunta. (consid. 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3)

L'estradizione è concessa solo se i fatti contestati sono punibili in entrambi gli Stati (principio della doppia incriminazione, art. 2 CEEstr). È sufficiente che i fatti descritti nella domanda corrispondano, prima facie, agli elementi costitutivi di un reato secondo il diritto svizzero, senza che sia necessaria un'identità di qualificazione giuridica. I reati rilevanti nel caso di specie sono l'abuso di fiducia (art. 138 CP), la truffa (art. 146 CP) e la falsità in documenti (art. 251 CP). (consid. 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato inammissibili le nuove conclusioni del ricorrente riguardanti la restituzione degli oggetti sequestrati e la nomina retroattiva del suo difensore d'ufficio. Tali richieste, presentate per la prima volta in sede di replica, erano tardive. Per quanto concerne i sequestri, la decisione impugnata non verteva su questo punto. Riguardo al gratuito patrocinio per il periodo precedente, la richiesta è stata respinta poiché l'indigenza del ricorrente non era stata comprovata e il legale aveva rinunciato al mandato. (consid. 3.4, 3.5, 3.6)

Il motivo di ricorso basato sulla violazione del principio ne bis in idem è stato respinto. Il ricorrente invocava una decisione delle autorità italiane che avevano autorizzato la sua estradizione verso la Germania a determinate condizioni. Il Tribunale ha ribadito che la Svizzera, in quanto Stato richiesto, decide in modo sovrano e non è vincolata da una decisione amministrativa di uno Stato terzo (l'Italia). La decisione italiana non costituiva un giudizio di merito sui reati contestati. (consid. 4.3.3, 4.4)

L'argomentazione secondo cui la sanzione non poteva più essere eseguita (art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP) è stata parimenti respinta. In primo luogo, in merito alla revoca tardiva di una sospensione condizionale da parte di un tribunale tedesco, il Tribunale ha ritenuto che la sentenza tedesca fornisse motivazioni convincenti e che non vi fosse alcuna violazione manifesta del diritto estero tale da giustificare un intervento. In secondo luogo, è stata respinta la tesi secondo cui una parte della pena sarebbe già stata scontata a causa di condizioni di detenzione asseritamente illecite in Svizzera. Il Tribunale ha stabilito che non spetta alla Svizzera pronunciarsi sull'imputazione della detenzione estradizionale sulla pena estera, trattandosi di una questione di competenza delle autorità dello Stato richiedente (Germania). (consid. 5.2.4, 5.3.3)

Infine, il Tribunale ha confermato che la condizione della doppia incriminazione era soddisfatta. I fatti descritti nella domanda tedesca (ottenimento fraudolento di veicoli di lusso tramite contratti di leasing con l'intenzione di non pagare e di rivenderli, utilizzo di documenti falsi per attestare una falsa solvibilità e locazione fraudolenta dello stesso appartamento a più persone incassando caparre e affitti) corrispondono prima facie ai reati di abuso di fiducia (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) secondo il diritto svizzero. L'argomentazione del ricorrente, secondo cui si tratterebbe di semplici controversie civili, è stata giudicata inoperante alla luce delle manovre fraudolente messe in atto. (consid. 6.3.3, 6.4.2, 6.5.2, 6.5.3, 6.6.2, 6.7)

Esito

Il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFG di concedere l'estradizione del ricorrente alla Germania. Di conseguenza, anche le domande accessorie di messa in libertà e di risarcimento per detenzione illecita sono state respinte. (consid. 1, 2, 7)

La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso è stata respinta, essendo il ricorso giudicato sin dall'inizio privo di possibilità di successo. (consid. 9)

Le spese processuali, fissate a CHF 3'000.-, sono state poste a carico del ricorrente. Un'indennità ridotta è stata assegnata al suo difensore d'ufficio, con l'obbligo per il ricorrente di rimborsarla alla Cassa del Tribunale. (consid. 3, 4, 5, 8, 10)







Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni