
TPF, 04.02.2026, RR.2025.169
Fatti
L’Italia (Procura di Asti) ha inviato alla Svizzera, a partire dal 28 luglio 2016, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un vasto procedimento riguardante, tra l'altro, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa aggravata e reati fiscali (fatture per operazioni inesistenti), con danni asseritamente molto ingenti.
L’UFG ha delegato l’esecuzione al Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP-TI), che ha ordinato il sequestro di valori patrimoniali depositati su una relazione bancaria (relazione n. 1) aperta a nome del MP-TI presso la banca C. Tali valori provenivano dalla vendita di immobili precedentemente legati alla A. SA (di cui B. era amministratore unico).
In Italia, una sentenza del 19 ottobre 2022 ha condannato, tra l'altro, B. e ordinato la confisca dei beni ancora sotto sequestro. Dopo uno scambio di comunicazioni, l’autorità italiana ha trasmesso la sentenza (passata in giudicato il 4 marzo 2023) precisando che essa statuiva anche sulle confische.
Il 7 aprile 2025, il MP-TI ha emesso una decisione di chiusura ordinando la confisca e la consegna all’Italia dei beni (CHF 1’326’078.73), con riserva di una procedura di ripartizione (“sharing”) gestita dall’UFG.
La A. SA ha presentato ricorso il 6 novembre 2025 contro tale decisione, chiedendo in particolare l’annullamento, la reiezione dell’assistenza giudiziaria e il dissequestro (o, qualora il conto fosse stato chiuso, il pagamento dell’importo con interessi). Il MP-TI si è rimesso al giudizio della Corte, l’UFG ha concluso per la reiezione.
Diritto
La Corte dei reclami penali è competente a statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria (art. 25 cpv. 1 AIMP in combinato disposto con la LOGA). L’assistenza giudiziaria tra Svizzera e Italia è retta in primo luogo dagli strumenti convenzionali (CEAG, Secondo Protocollo, accordo italo-svizzero, CAAS), nonché dalla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio (CRec). In via sussidiaria si applicano l’AIMP e l’OAIMP (principio del favore), con riserva dei diritti fondamentali.
Nella procedura di assistenza giudiziaria, il termine di ricorso contro una decisione finale è di 30 giorni dalla notifica scritta (art. 80k AIMP). Le decisioni sono notificate all’avente diritto in Svizzera (art. 80m AIMP); per una SA, la notifica avviene in linea di principio al domicilio legale iscritto nel registro di commercio (RC). Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e i doveri di diligenza degli organi (art. 717 CO) implicano in particolare l’obbligo di mantenere un indirizzo valido e di non rendersi irreperibili.
Applicazione al caso concreto
La Corte rileva che la decisione di chiusura del 7 aprile 2025 è stata inviata tramite raccomandata all'indirizzo iscritto nel registro di commercio, ma è tornata al mittente poiché la società risultava irreperibile. Secondo la Corte, spettava ad A. SA garantire la ricezione della propria corrispondenza (o comunicare un nuovo recapito), tanto più che la società era consapevole da tempo di essere oggetto di una procedura di assistenza giudiziaria. Il fatto di aver “corretto” la situazione solo dopo l'intervento dell'ufficio del registro di commercio non consente di trasferire sul MP-TI l'obbligo di verificare in seguito se la società abbia regolarizzato il proprio indirizzo.
Conseguenza: ai fini del calcolo dei termini, il punto di partenza rimane la notifica del 7 aprile 2025, pertanto il ricorso del 6 novembre 2025 è manifestamente tardivo. Esso è dunque irricevibile, senza esame nel merito delle doglianze relative alla consegna all'Italia.
Esito
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
Una tassa di giustizia di CHF 4’000.– è posta a carico della ricorrente, coperta dall'anticipo spese di CHF 6’000.–; il saldo di CHF 2’000.– deve esserle restituito.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
