
TPF, 04.02.2026, RR.2025.162
Fatti
Le autorità argentine hanno richiesto, tramite Interpol, l'arresto di A., cittadino olandese, ai fini della sua estradizione per procedimenti legati a un traffico di cocaina. Arrestato nel luglio 2025 nel Canton Argovia, è stato posto in detenzione estradizionale provvisoria e successivamente formale dall'Ufficio federale di giustizia (UFG).
Dopo aver ricevuto la richiesta formale di estradizione e aver effettuato ulteriori scambi tra le autorità svizzere, argentine e olandesi (queste ultime avendo rinunciato a qualsiasi richiesta concorrente), l'UFG ha concesso l'estradizione il 29 settembre 2025.
A. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e la sua scarcerazione, in subordine il rinvio all'UFG per un complemento d'istruttoria.
Diritto
Le relazioni in materia di estradizione tra la Svizzera e l'Argentina sono disciplinate in primo luogo dalla Convenzione di estradizione dei criminali tra la Svizzera e la Repubblica Argentina del 21 novembre 1906 (di seguito: CEArg). I fatti contestati non figurano espressamente nell'elenco dei reati previsti dall'art. II della CEArg. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza, tale trattato non esclude un'estradizione basata sul diritto interno più favorevole, in particolare sulla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
In virtù del principio di favore, il diritto svizzero si applica quando le sue condizioni sono meno rigorose di quelle del trattato. La procedura di ricorso è disciplinata dall'AIMP e dalla legge sulla procedura amministrativa (PA).
Il ricorso contro una decisione di estradizione è ammissibile entro un termine di 30 giorni (art. 55 AIMP). La Corte esamina liberamente i motivi sollevati, senza essere vincolata dalle conclusioni delle parti.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali ha innanzitutto ammesso l'ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che l'anticipo delle spese fosse stato versato tempestivamente, o quantomeno che un eventuale lieve ritardo non giustificasse un eccessivo formalismo.
Nel merito, ha stabilito che, anche se i reati in questione non figuravano espressamente nell'elenco del trattato bilaterale del 1906, l'estradizione poteva essere concessa sulla base del diritto interno svizzero (AIMP), in conformità con la giurisprudenza relativa al principio di favore.
Non è stato riscontrato alcun motivo di rifiuto basato sulla legislazione applicabile o sulla tutela dei diritti fondamentali. La Corte ha quindi confermato la legittimità della decisione di estradizione emessa dall'UFG.
Anche la domanda accessoria di scarcerazione, dipendente dall'esito del ricorso, è stata respinta.
Problema
La Corte dei reclami respinge il ricorso e la richiesta di scarcerazione.
Una tassa di giustizia di CHF 3’000.- è posta a carico del ricorrente, previa deduzione dell'anticipo già versato, con restituzione del saldo di CHF 39.47.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
