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Estradizione verso il Belgio - Inammissibilità del ricorso per mancato pagamento dell'anticipo sulle spese e mancato rispetto dei requisiti di forma

26 January 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 24.11.2025, RR.2025.160

Fatti

Il 23 ottobre 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l'estradizione verso il Belgio di un cittadino senegalese, A. Quest'ultimo ha presentato un ricorso manoscritto contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Il 29 ottobre 2025, la Corte dei reclami penali ha assegnato ad A. un termine fino al 10 novembre 2025 per versare un anticipo spese di CHF 3'000.- e per correggere il suo atto di ricorso affinché soddisfacesse i requisiti legali di forma e contenuto (conclusioni e motivazione). Il tribunale ha avvertito il ricorrente che, in caso di mancato rispetto di tali requisiti entro il termine stabilito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il ricorrente non ha né versato l'anticipo spese, né depositato un atto di ricorso corretto entro il termine impartito. Non ha inoltre presentato alcuna richiesta di assistenza giudiziaria gratuita.


Diritto

In materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, la procedura di ricorso è retta dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), salvo disposizione contraria della Legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

Secondo l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente un anticipo spese. Se tale anticipo non viene versato entro il termine stabilito, e dopo averne avvertito il ricorrente, l'autorità non entra nel merito del ricorso.

Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, un atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi con indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Se le conclusioni o la loro motivazione non sono sufficientemente chiare, l'autorità assegna un breve termine per correggere l'atto, con l'avvertimento che in difetto deciderà sulla base degli atti o non entrerà nel merito se mancano le conclusioni o la motivazione (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali rileva che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese di CHF 3'000.- entro il termine fissato, sebbene fosse stato debitamente avvertito che il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile in caso di mancato pagamento. Questo solo motivo giustifica la decisione di non entrare nel merito del ricorso.

Inoltre, il tribunale osserva che il ricorso iniziale non conteneva né conclusioni chiare né motivazione, in violazione dell'art. 52 cpv. 1 PA. Il ricorrente non ha neppure usufruito del termine concessogli per rimediare a tale vizio di forma, nonostante l'avvertimento sulle conseguenze della sua inazione. L'irricevibilità del ricorso è pertanto pronunciata anche per questo secondo motivo.


Esito

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 500.-, sono poste a carico del ricorrente.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni