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Assistenza giudiziaria all'Ucraina: consegna di documenti bancari, principio di proporzionalità e potenziale pertinenza

20 March 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 02.02.2026, RR.2025.158, RP.2025.70

Fatti

Nell'ambito di un procedimento penale per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro avviato nei confronti di diversi individui, tra cui membri di una presunta organizzazione criminale, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha trasmesso alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria il 18 aprile 2024. La domanda mirava in particolare a ottenere documentazione bancaria relativa a diversi conti.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della richiesta al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). L'11 settembre 2024, il MPC ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato alla banca H.________ di produrre la documentazione relativa a un conto intestato a A.________ (la ricorrente). La banca ha ottemperato il 24 settembre 2024.

Dopo aver consultato l'incarto, A.________ si è opposta alla trasmissione dei documenti. Il 1° ottobre 2025, il MPC ha emesso una decisione di chiusura ordinando la consegna alle autorità ucraine della documentazione bancaria che la riguarda.

Il 23 ottobre 2025, A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione o, in subordine, che la trasmissione fosse limitata a dati anonimizzati. Ha inoltre formulato una richiesta di gratuito patrocinio. Sia il MPC che l'UFG hanno concluso per la reiezione del ricorso.


Diritto

La Corte dei reclami penali richiama il quadro giuridico applicabile all'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Ucraina, che include la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e i suoi protocolli, nonché convenzioni specifiche contro la corruzione e il riciclaggio. La Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza (OAIMP) si applicano in via sussidiaria.

La Corte ribadisce i principi fondamentali che disciplinano la trasmissione di mezzi di prova:

  1. Principio di proporzionalità: le misure di assistenza devono essere proporzionate. Tuttavia, l'assistenza può essere rifiutata solo se i documenti richiesti sono manifestamente inidonei a far progredire l'inchiesta e se la richiesta si configura come una ricerca di prove a tappeto ("fishing expedition").
  2. Principio della pertinenza potenziale: l'autorità richiesta (svizzera) non deve giudicare l'utilità o la necessità delle prove per il procedimento estero; tale valutazione spetta all'autorità richiedente (ucraina). È sufficiente che i documenti siano potenzialmente pertinenti per l'inchiesta. Vengono trasmessi tutti gli atti che potrebbero riferirsi ai fatti descritti, inclusi quelli che potrebbero essere a discarico della persona interessata.
  3. Obbligo di collaborazione della persona toccata: spetta alla persona che si oppone alla trasmissione (nella fattispecie, la ricorrente) dimostrare in modo chiaro e preciso per quale motivo i documenti sarebbero privi di qualsiasi interesse per l'inchiesta estera. Se non lo fa in modo sufficientemente motivato durante la fase di esecuzione, decade dal diritto di sollevare tali censure in seguito.
  4. Ruolo del giudice dell'assistenza: il giudice svizzero è vincolato all'esposizione dei fatti contenuta nella richiesta di assistenza, a meno che questa non contenga errori, lacune o contraddizioni manifeste. Non spetta a lui pronunciarsi sulla colpevolezza o procedere a una valutazione delle prove.

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio (art. 65 PA), esso viene concesso se la parte è indigente e se le sue conclusioni non sono prive di qualsiasi probabilità di successo. Le conclusioni sono considerate tali quando le probabilità di vittoria sono notevolmente inferiori ai rischi di soccombenza.


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali esamina innanzitutto le argomentazioni della ricorrente, la quale contesta qualsiasi legame tra le proprie attività e i fatti oggetto di indagine in Ucraina, sostenendo che i suoi atti erano leciti e che i sospetti del NABU sono infondati.

La Corte analizza quindi il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria ucraina. Quest'ultima descrive un complesso schema che coinvolge un'organizzazione criminale che avrebbe sottratto fondi a imprese pubbliche ucraine. Tali fondi sarebbero stati riciclati attraverso una rete di società fantasma in Svizzera e all'estero. La richiesta espone nello specifico i sospetti che gravano sulla ricorrente: essa sarebbe stata incaricata di elaborare un piano di riciclaggio e avrebbe fondato in Svizzera la società I.________ SA nel 2023, probabilmente per conto di uno dei capi dell'organizzazione, al fine di legalizzare beni di provenienza illecita.

La Corte rileva che i documenti bancari sequestrati sul conto della ricorrente corroborano la potenziale pertinenza della richiesta. Essi rivelano infatti:

  • Flussi finanziari tra il conto privato della ricorrente e società legate al caso (I.________ SA e D.________ DMCC).
  • Versamenti ingenti (oltre 80'000 CHF), alcuni dei quali esplicitamente destinati alle "esigenze operative" di I.________ SA.
  • Importanti depositi e prelievi di contanti (circa 45'000 CHF) che la ricorrente ha giustificato con le necessità della società.
  • Il fatto che la banca abbia essa stessa risolto il rapporto d'affari dopo aver richiesto chiarimenti su tali transazioni e aver valutato una segnalazione in materia di riciclaggio.

Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che i documenti siano potenzialmente utili per l'inchiesta ucraina. Essi possono contribuire a ricostruire i flussi finanziari, a chiarire il ruolo della ricorrente e di altre persone, nonché a confermare o smentire i sospetti. Il nesso di connessione tra i documenti e l'inchiesta è dunque sufficiente.

La Corte respinge l'argomentazione della ricorrente secondo cui le sue attività erano lecite, ricordando che non spetta al giudice dell'assistenza giudiziaria pronunciarsi sul merito della causa. Allo stesso modo, la richiesta di anonimizzazione viene respinta, poiché in un'inchiesta per riciclaggio la tracciabilità completa dei fondi è essenziale. Infine, il periodo coperto dai documenti (gennaio 2023 - maggio 2024) è giudicato proporzionato, poiché corrisponde al periodo di attività della società I.________ SA, creata nel 2023 e sospettata di essere un veicolo di riciclaggio.

Il principio di proporzionalità non è dunque violato.


Esito

Il ricorso è integralmente respinto. La Corte dei reclami conferma la decisione del MPC di ordinare la trasmissione dei documenti bancari della ricorrente alle autorità ucraine.

Anche la richiesta di gratuito patrocinio è respinta. La Corte ritiene che, alla luce del ragionamento sopra esposto, il ricorso fosse sin dall'inizio privo di possibilità di successo.

Le spese processuali, fissate a 5'000 franchi svizzeri, sono poste a carico della ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni