
TPF, 08.04.2026, RR.2025.155, RR.2025.182, RP.2025.80
Fatti
La Slovenia ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A. per i reati di truffa e riciclaggio di denaro. Ad A. viene contestato di aver messo in atto, con un complice, un sistema di investimento fraudolento tra il 2006 e il 2011, promettendo rendimenti elevati e garantiti. Avrebbero così raccolto oltre 1,7 milioni di euro da investitori, per poi utilizzare tali fondi per scopi personali. Per dissimulare l'origine e l'utilizzo del denaro, avrebbero fatto ricorso a una rete complessa di contratti simulati, società di comodo e conti bancari in diversi paesi, tra cui la Svizzera. (Fatti, lett. A)
Arrestato in Svizzera sulla base di un mandato d'arresto dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), A. si è opposto all'estradizione. Ha invocato in particolare un tentativo di avvelenamento subito durante una precedente detenzione in Slovenia, minacce di morte ricevute per posta, e ha sostenuto che il procedimento penale sloveno fosse motivato da considerazioni politiche. L'UFG ha condotto indagini, interrogando le autorità slovene che hanno contestato le accuse di avvelenamento. (Fatti, lett. B, C)
Il 23 ottobre 2025, l'UFG ha autorizzato l'estradizione di A. verso la Slovenia. Conformemente alla prassi vigente, l'UFG ha simultaneamente adito la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) affinché statuisse in prima istanza sull'eccezione di reato politico sollevata da A. Successivamente, A. ha presentato ricorso al TPF anche contro la decisione di estradizione dell'UFG. Il TPF ha riunito i due procedimenti. (Fatti, lett. E, F; consid. 1)
Diritto
Il TPF ricorda innanzitutto il quadro giuridico applicabile all'estradizione tra la Svizzera e la Slovenia, che include principalmente la Convenzione europea di estradizione (CEEst) e, in via sussidiaria, la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). La salvaguardia dei diritti umani rimane riservata in ogni circostanza. (consid. 2.1, 2.2)
La Corte espone poi in dettaglio il regime dell'eccezione di reato politico. L'estradizione è rifiutata se il reato è considerato politico (art. 3 n. 1 CEEst ; art. 3 cpv. 1 AIMP) o se la richiesta mira in realtà a perseguitare una persona per motivi politici (art. 3 n. 2 CEEst; art. 2 lett. b AIMP). La giurisprudenza distingue tre categorie:
- I reati assolutamente politici: colpiscono direttamente l'organizzazione politica dello Stato (es. alto tradimento) e non devono essere commisti a reati di diritto comune.
- I reati relativamente politici: si tratta di reati di diritto comune che, in ragione del loro movente, del loro scopo e delle circostanze, rivestono un carattere politico preponderante, tipicamente nel quadro di una lotta per il potere.
- La persecuzione politica dissimulata: la richiesta di estradizione per un reato di diritto comune è solo un pretesto per perseguire una persona a causa delle sue opinioni politiche. La persona perseguita deve dimostrare in modo credibile l'esistenza di rischi seri e oggettivi di discriminazione. (consid. 4.2, 4.3, 4.4)
La sentenza procede poi a un importante riesame della procedura prevista all'art. 55 cpv. 2 AIMP. Fino ad allora, la prassi prevedeva che l'UFG, non appena venisse invocata un'eccezione di reato politico, trasmettesse sistematicamente la questione al TPF per una decisione di prima istanza, statuendo al contempo autonomamente sul resto dell'estradizione. Il TPF rileva che tale prassi a doppio binario è macchinosa, lenta e inefficiente, in particolare rispetto al principio di celerità. Inoltre, l'evoluzione del diritto ha avvicinato l'esame del reato politico a quello del rispetto dei diritti umani, materia per la quale l'UFG è già competente in prima istanza. (consid. 7.1, 7.2, 8.1, 8.3)
Sulla base di una nuova interpretazione teleologica, sistematica e storica dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, il TPF opera un mutamento di giurisprudenza. Stabilisce una nuova prassi procedurale:
- Principio: L'UFG statuisce autonomamente sull'eccezione di reato politico nella sua decisione di estradizione quando questa non è invocata in modo plausibile o quando l'istruttoria non rivela "seri motivi" per ritenere che l'atto abbia carattere politico. La decisione dell'UFG può quindi essere oggetto di un unico ricorso dinanzi al TPF.
- Eccezione: L'UFG adisce il TPF per una decisione di prima istanza solo nei casi in cui ritenga sussistano "seri motivi" che potrebbero portare all'accoglimento dell'eccezione (ad esempio, casi complessi di oppositori politici). L'obiettivo è riservare il ricorso diretto al giudice ai casi realmente delicati sul piano politico, in conformità con l'intenzione originaria del legislatore. (consid. 9, 10.1, 10.2)
Infine, il TPF ricorda le condizioni per il gratuito patrocinio (art. 65 PA), che richiede che la parte sia in stato di bisogno e che le sue conclusioni non appaiano sin dall'inizio prive di fondamento. (consid. 11.2)
Applicazione al caso concreto
Il TPF esamina innanzitutto l'eccezione di reato politico. Rileva che A. è perseguito per reati patrimoniali di diritto comune (truffa, riciclaggio) e non per un reato politico. Le sue allegazioni di persecuzione politica, tentato avvelenamento e minacce non sono comprovate in modo credibile. Gli elementi forniti sono vaghi, privi di data o di origine incerta. Il Tribunale conclude che il carattere politico del procedimento non è manifestamente dimostrato e che l'eccezione deve essere respinta. (consid. 4.6, 4.7, 4.8)
Per quanto riguarda gli altri motivi sollevati nel ricorso (violazione del divieto di retroattività, rischio di trattamento inumano), il TPF ricorda che non spetta alle autorità svizzere controllare il procedimento penale dello Stato richiedente, soprattutto se si tratta di uno Stato parte della CEDU come la Slovenia. Basandosi sul principio di fiducia tra Stati, il Tribunale ritiene che si debba ammettere che la Slovenia rispetterà i propri obblighi in materia di diritti umani. Il ricorso è pertanto infondato anche sotto questo profilo. (consid. 5.1, 5.2)
Il TPF respinge infine la domanda di gratuito patrocinio. Ritiene che le conclusioni di A. fossero, sin dall'inizio, manifestamente prive di fondamento, sia sulla questione del reato politico che sugli altri motivi. Non essendo soddisfatta la condizione delle probabilità di successo, la domanda viene respinta senza nemmeno esaminare la situazione finanziaria del ricorrente. (consid. 11.3)
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riunisce i due procedimenti. Respinge l'eccezione di reato politico nonché il ricorso di A. contro la decisione di estradizione dell'UFG. Anche la domanda di gratuito patrocinio viene respinta. Di conseguenza, l'estradizione di A. verso la Slovenia è confermata e le spese giudiziarie, fissate a 3'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. (Dispositivo, consid. 6, 12)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
