Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria - svincolo parziale di sequestro per il pagamento dell'anticipo spese e proroga del termine

15 December 2025

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 23.10.2025, RR.2025.150a

Fatti

Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria con l'Ucraina, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la consegna di documenti bancari e il mantenimento del sequestro su un conto bancario appartenente ad A., i cui averi ammontano a circa 2,8 milioni di USD. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La Corte ha richiesto al ricorrente il versamento di un anticipo spese di 7'000 CHF. Il ricorrente ha quindi chiesto una proroga del termine di pagamento e lo svincolo parziale del sequestro sul proprio conto per un importo di 7'000 CHF, al fine di poter far fronte a tale anticipo.


Diritto

Ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo spese pari alle presunte spese processuali, fissa un termine di pagamento e lo avverte che, in caso di mancato versamento, non entrerà nel merito; essa può tuttavia, per motivi particolari, rinunciare a esigere l'anticipo in tutto o in parte. Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale, i valori patrimoniali sequestrati nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, in particolare quando si sospetta che siano di origine illecita, non possono in linea di principio essere utilizzati per finanziare la procedura (anticipo spese o onorari), in mancanza di una base legale e per evitare di pregiudicare l'esito della controversia relativa al sequestro. Resta riservata la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio: una parte priva di risorse sufficienti, le cui conclusioni non appaiano sin dall'inizio prive di fondamento, può essere dispensata dal pagamento delle spese e vedersi assegnare un avvocato se la tutela dei suoi diritti lo esige (art. 65 PA ; art. 29 cpv. 3 Cost.).


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali rileva che la domanda di assistenza giudiziaria ucraina si fonda su sospetti di frode e riciclaggio di denaro. Si sospetta che il conto del ricorrente abbia ricevuto fondi di origine criminale per un importo totale che supera ampiamente la somma inizialmente oggetto della richiesta di sequestro. Applicando la propria giurisprudenza, la Corte ritiene che gli averi sequestrati, essendo di origine potenzialmente illecita, non possano essere utilizzati per pagare l'anticipo spese. Inoltre, il ricorso nel merito verte proprio sull'entità del sequestro; autorizzare un prelievo equivarrebbe a pregiudicare in parte l'esito della causa. La richiesta di svincolo parziale del sequestro è pertanto respinta. Per contro, la Corte accoglie la richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese. Essa ricorda al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro il nuovo termine, il suo ricorso sarà dichiarato irricevibile.


Esito

La Corte dei reclami penali respinge la richiesta di svincolo parziale del sequestro. Accoglie la richiesta di proroga del termine e fissa un nuovo termine al 7 novembre 2025 per il versamento dell'anticipo spese di 7'000 CHF.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni