
TPF, 15.04.2026, RR.2025.143
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per fornitura illegale di materiale bellico (in particolare in Sudan del Sud e in Iraq) condotto contro un cittadino lettone, B., le autorità lettoni hanno richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera. Tale richiesta riguardava un conto bancario in Svizzera, intestato alla società A. LLP (la ricorrente), sul quale erano transitati fondi di origine sospetta. Un importo di 4.076.800 USD è stato bloccato su tale conto.
Il 1° agosto 2022, il Tribunale economico della Repubblica di Lettonia ha emesso una decisione di confisca passata in giudicato, qualificando i fondi sequestrati come "beni di origine criminale" e ordinandone il versamento al bilancio dello Stato lettone. Il 2 febbraio 2023, la Lettonia ha chiesto alla Svizzera di riconoscere ed eseguire tale decisione. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha accolto la richiesta con decisione di chiusura del 27 agosto 2025, ordinando la consegna dell'integralità dei beni bloccati.
La società A. LLP ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa conclude principalmente per il rifiuto dell'assistenza e per lo sblocco dei fondi, sostenendo in particolare che la decisione lettone sarebbe manifestamente errata, che la procedura estera violerebbe l'ordine pubblico svizzero e che la misura sarebbe sproporzionata.
Diritto
La cooperazione in materia di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Lettonia è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e dai suoi protocolli, dalla Convenzione sul riciclaggio (CRic) e dall'Accordo di Schengen (CAAS). In via sussidiaria, si applicano la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza (OAIMP).
L'art. 74a AIMP costituisce la base legale principale per la consegna di valori patrimoniali ai fini della loro confisca. Esso consente di consegnare allo Stato richiedente valori sequestrati (provento di un reato, valore di sostituzione, ecc.) sulla base di una decisione estera, generalmente passata in giudicato. La giurisprudenza richiede un nesso di causalità adeguato e diretto tra il reato e i valori, spesso stabilito da una "traccia documentale" (paper trail).
Il potere di esame delle autorità svizzere è limitato. Esse sono vincolate dall'accertamento dei fatti e dalla valutazione giuridica della decisione estera, a meno che questa non appaia "manifestamente inesatta". Un controllo materiale completo della fondatezza della decisione estera è escluso.
L'assistenza può essere rifiutata se la procedura estera viola principi fondamentali garantiti dalla CEDU o dal Patto ONU II, contravvenendo così all'ordine pubblico svizzero (art. 2 AIMP). La giurisprudenza è restrittiva riguardo alla legittimazione a invocare tale ostacolo, in particolare per le persone giuridiche. Inoltre, un vizio procedurale non può essere sollevato nella procedura di assistenza se la parte interessata ha rinunciato a farlo valere tramite i mezzi di ricorso disponibili nello Stato richiedente.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali esamina e respinge in successione gli argomenti della ricorrente.
In primo luogo, la ricorrente sosteneva che la decisione di confisca lettone non fosse più esecutiva a causa di un successivo decreto di archiviazione nel procedimento penale. La Corte ricorda che non spetta alle autorità svizzere interpretare decisioni estere successive alla richiesta di assistenza. La richiesta si fonda su una decisione di confisca autonoma, dichiarata esecutiva, che non è stata formalmente ritirata dallo Stato richiedente.
In secondo luogo, la ricorrente contestava il nesso tra i fondi e un reato, qualificando la decisione lettone come manifestamente inesatta. La Corte ritiene che la decisione lettone sia sufficientemente motivata e non manifestamente errata. Essa si basa su elementi concreti: l'avente diritto economico ufficiale della ricorrente è considerato un prestanome di B.; analisi finanziarie hanno stabilito una "traccia documentale" tra società offshore di B. coinvolte nel traffico d'armi e il conto della ricorrente; indizi circostanziati collegano B. alla gestione della ricorrente. La valutazione lettone, secondo cui l'origine criminale dei fondi è "altamente probabile", vincola pertanto le autorità svizzere.
In terzo luogo, la ricorrente ha addotto una violazione dell'ordine pubblico (art. 2 AIMP) sostenendo che la procedura lettone avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova, violando la presunzione d'innocenza. La Corte lascia aperta la questione se la ricorrente, in quanto persona giuridica, abbia la legittimazione a sollevare tale doglianza. La respinge tuttavia nel merito, poiché la ricorrente avrebbe dovuto far valere tale violazione dinanzi alle autorità lettoni. Inoltre, la decisione lettone non rivela tale inversione; essa si fonda su un insieme di prove per stabilire l'alta probabilità dell'origine criminale dei fondi. Infine, la Corte ricorda che la presunzione d'innocenza non si applica allo stesso modo in materia di confisca e che anche il diritto svizzero prevede meccanismi di inversione dell'onere della prova (art. 72 CP) giudicati conformi alla CEDU.
In quarto luogo, la ricorrente riteneva la confisca dell'integralità dei beni (4'086'682,10 USD) sproporzionata rispetto al valore delle forniture di armi menzionate (3'418'700 USD). La Corte respinge tale argomento rilevando che la procedura lettone riguardava un traffico d'armi più ampio (incluso l'Iraq) e che importi ben superiori sono transitati sul conto. La differenza tra l'importo inizialmente bloccato e l'importo finale da trasmettere corrisponde ai rendimenti dei beni, anch'essi confiscabili in quanto proventi illeciti.
Esito
La Corte dei reclami penali conclude che la decisione del MPC di concedere l'assistenza giudiziaria e di ordinare la trasmissione dei fondi è conforme al diritto. Non essendo stato riscontrato alcun ostacolo all'assistenza, il ricorso è respinto. Le spese processuali, fissate a 7'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
