
TPF, 18.12.2025, RR.2025.140, RP.2025.60
Fatti
Le autorità rumene hanno richiesto l'arresto e l'estradizione del ricorrente, un cittadino rumeno, ai fini dell'esecuzione di una pena di otto anni e quattro mesi di reclusione. Tale pena, confermata in appello, è stata inflitta per tentato omicidio, turbamento dell'ordine pubblico e ostacolo all'accertamento dell'incapacità di guidare. Arrestato nel Canton Zurigo il 1° luglio 2025, il ricorrente si è opposto a una procedura di estradizione semplificata. Il 28 agosto 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato la sua estradizione verso la Romania. Il ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Diritto
In una procedura di estradizione, il giudice dell'assistenza giudiziaria è vincolato dai fatti esposti nella richiesta dello Stato richiedente, a meno che questi non siano inficiati da errori, lacune o contraddizioni manifeste. Non spetta al giudice esaminare la colpevolezza della persona perseguita né procedere a una propria valutazione delle prove. Conformemente all'art. 2 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), una richiesta di estradizione è respinta se vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi i principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Affinché un'estradizione sia negata per una violazione dell'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo), non è sufficiente allegare singoli vizi procedurali. Il ricorrente deve rendere verosimile che il procedimento straniero nel suo complesso non abbia rispettato le garanzie minime. Per quanto concerne le condizioni di detenzione in Romania (art. 3 CEDU), la giurisprudenza svizzera, a causa di problemi sistemici accertati, esige dallo Stato richiedente garanzie diplomatiche specifiche che assicurino che la persona estradata sarà detenuta in condizioni conformi alla CEDU.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale penale federale (TPF) respinge le argomentazioni del ricorrente che contesta la propria colpevolezza, ricordando che la procedura di estradizione non serve a riesaminare il merito di una sentenza straniera passata in giudicato. Riguardo alla presunta violazione dell'art. 6 CEDU, il TPF rileva che il ricorrente non ha reso credibile che il procedimento rumeno nel suo complesso abbia violato le garanzie minime di un equo processo. I documenti dimostrano che è stato assistito da un avvocato di sua scelta in primo e secondo grado, che la difesa ha potuto presentare mezzi di prova e che le decisioni dei tribunali rumeni erano motivate. Le accuse generiche di corruzione non sono suffragate. Per quanto attiene al rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU a causa delle condizioni di detenzione, il TPF osserva che le autorità rumene hanno fornito le garanzie diplomatiche richieste dalla giurisprudenza. Tali garanzie sono ritenute sufficienti per escludere un rischio reale e serio di trattamento inumano o degradante.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso e conferma la decisione di estradizione dell'Ufficio federale di giustizia. Di conseguenza, anche la richiesta di scarcerazione è respinta. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è negata, essendo il ricorso considerato privo di possibilità di successo fin dall'inizio. Le spese processuali sono a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
