
TPF, 22.12.2025, RR.2025.138, RP.2025.56
Fatti
Le autorità rumene hanno richiesto l'estradizione di A. ai fini dell'esecuzione di un residuo di pena di un anno, cinque mesi e sei giorni per complicità in furto aggravato. Fermato in Svizzera, A. è stato posto in detenzione ai fini dell'estradizione e si è opposto alla procedura semplificata. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha richiesto e ottenuto dalle autorità rumene informazioni complementari sul procedimento penale nonché garanzie diplomatiche riguardanti i diritti fondamentali di A. Il 15 agosto 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione. A. (il ricorrente) ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale il rifiuto dell'estradizione e la sua immediata liberazione. Egli invoca una violazione del suo diritto di essere sentito, del suo diritto a un equo processo in Romania e condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU.
Diritto
La Corte ricorda le basi legali che disciplinano l'estradizione tra la Svizzera e la Romania, principalmente la Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
- Diritto di essere sentito (art. 29 Cost.): Tale diritto garantisce al giustiziabile la possibilità di spiegarsi, di produrre prove e di ottenere una decisione motivata. L'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti, ma deve esporre i motivi essenziali della sua decisione. Essa può rifiutare l'assunzione di prove mediante un apprezzamento anticipato.
- Equo processo e giudizio in contumacia (art. 6 CEDU, art. 3 PAII CEEstr): L'estradizione può essere rifiutata se i diritti minimi della difesa non sono stati rispettati nel procedimento estero. Tuttavia, se la persona si è volontariamente astenuta dal comparire o se era rappresentata da un difensore, i suoi diritti sono in linea di principio salvaguardati. Il principio della buona fede presume che le informazioni fornite dallo Stato richiedente siano esatte, salvo prova manifesta del contrario.
- Condizioni di detenzione e garanzie diplomatiche (art. 3 CEDU, art. 2 AIMP): L'estradizione è esclusa se sussiste un rischio serio e oggettivo che la persona subisca trattamenti inumani o degradanti. Di fronte a paesi in cui esistono rischi di violazione dei diritti umani (come la Romania per quanto riguarda le sue condizioni carcerarie), la Svizzera subordina l'estradizione all'ottenimento di garanzie diplomatiche specifiche. L'affidabilità di tali garanzie viene valutata caso per caso, tenendo conto in particolare della loro precisione, dell'impegno dello Stato richiedente e dell'istituzione di un meccanismo di controllo (monitoraggio da parte della rappresentanza diplomatica svizzera).
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami respinge tutti i motivi di ricorso:
- Violazione del diritto di essere sentito: la Corte ritiene che l'UFG abbia motivato a sufficienza la propria decisione. Ha tenuto conto complessivamente dei documenti prodotti dal ricorrente sulle carceri rumene e ha trattato correttamente la sua richiesta di esecuzione della pena in Svizzera. Il rifiuto di ascoltare testimoni rientra in un apprezzamento anticipato delle prove ammissibile.
- Violazione del diritto a un equo processo: il ricorrente era presente e assistito da un avvocato d'ufficio durante il processo d'appello in Romania. Ha persino sostenuto le conclusioni del suo legale. Le sue affermazioni, secondo cui non avrebbe potuto preparare la difesa o non avrebbe ricevuto "validamente" la sentenza, sono giudicate infondate e troppo vaghe. La Corte si basa sulle informazioni fornite dalla Romania, in assenza di elementi concreti che mettano in dubbio la buona fede di tale Stato.
- Violazione dell'art. 3 CEDU: la Corte riconosce la problematica situazione carceraria in Romania. È proprio per questo motivo che, dal 2019, la Svizzera richiede sistematicamente garanzie diplomatiche. Nella fattispecie, la Romania ha fornito le garanzie richieste, assicurando in particolare il rispetto dell'integrità fisica e psichica del ricorrente, l'accesso alle cure e un diritto di visita incondizionato per la rappresentanza diplomatica svizzera. La Corte giudica tali garanzie affidabili e sufficienti per escludere un rischio concreto e personale per il ricorrente. I documenti da lui prodotti confermano la pertinenza di questo sistema di garanzie.
Esito
Il ricorso è respinto. La decisione dell'UFG di concedere l'estradizione di A. alla Romania è confermata. Anche le istanze accessorie di messa in libertà e di assistenza giudiziaria sono respinte, essendo il ricorso giudicato sin dall'inizio privo di possibilità di successo. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
