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Assistenza giudiziaria internazionale in Vaticano: Revoca della decisione di chiusura e spese processuali

06 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 04.12.2025, RR.2025.134

Fatti

Nell'ambito di un procedimento penale per peculato e riciclaggio di denaro, il Vaticano ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. Basandosi su una condanna definitiva, l'autorità richiedente ha domandato la confisca e la restituzione di averi depositati su un conto bancario a Zurigo, intestato alla A. Company, il cui avente diritto economico era B. (nel frattempo deceduto).

Il 12 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione di tali averi al Vaticano. La A. Company ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale (TPF), chiedendone l'annullamento e il dissequestro.

Mentre la procedura di ricorso era pendente, il 24 ottobre 2025 il MPC ha revocato la propria decisione del 12 agosto 2025. La ricorrente ha quindi informato il TPF che il ricorso era divenuto privo d'oggetto e ha richiesto il rimborso dell'anticipo spese nonché un'indennità per ripetibili pari a CHF 19'497.92. Il MPC ha accettato il principio di un indennizzo, lasciandone tuttavia la quantificazione al tribunale.


Diritto

La procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

L'art. 58 PA consente all'autorità inferiore (nella fattispecie, il MPC) di riesaminare la propria decisione finché non ha presentato la risposta al ricorso. Se tale nuova decisione rende il ricorso privo d'oggetto, la causa è stralciata dal ruolo.

Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese sono poste a carico della parte soccombente. La revoca della decisione impugnata è equiparata a un riconoscimento dell'istanza, rendendo l'autorità che la pronuncia la parte soccombente. Tuttavia, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, le spese giudiziarie non possono essere imputate al MPC.

Secondo l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso può assegnare alla parte vincente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate sostenute. L'importo dell'indennità è fissato in base al tempo necessario e giustificato, con una tariffa oraria compresa tra CHF 200.-- e CHF 300.-- (art. 12 cpv. 1 RFPPF).


Applicazione al caso concreto

Il MPC ha revocato la propria decisione entro il termine assegnatogli per rispondere al ricorso. Ai sensi dell'art. 58 PA, tale revoca ha reso il ricorso di A. Company privo di oggetto, comportando la cancellazione della causa dal ruolo.

L'unico punto ancora da dirimere è la questione delle spese ripetibili. Il MPC, avendo revocato la propria decisione, è considerato la parte soccombente e deve pertanto versare un'indennità alla ricorrente.

Il Tribunale ritiene la pretesa della ricorrente (63,1 ore a CHF 300/ora) manifestamente eccessiva. Ritiene che il caso non presentasse particolari difficoltà, essendo la problematica giuridica principale chiaramente trattata dalla giurisprudenza. Il TPF fissa quindi la tariffa oraria a CHF 230.--, in conformità alla propria prassi. Riduce inoltre il tempo di lavoro ritenuto necessario a 20 ore (15 ore per la redazione del ricorso e 5 ore per lo studio del fascicolo e i contatti con la cliente). L'indennità è dunque fissata a CHF 4'600.--, a cui si aggiunge il 3% di spese (CHF 138), per un totale di CHF 4'738.


Esito

La causa è cancellata dal ruolo in quanto divenuta priva di oggetto. Non vengono prelevate spese giudiziarie e l'anticipo spese di CHF 10'000.-- viene restituito alla ricorrente. Il Ministero pubblico della Confederazione è condannato a versare alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di CHF 4'738.--.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni