
TPF, 15.12.2025, RR.2025.132, RR.2025.133
Fatti
Le autorità giudiziarie della Città del Vaticano hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per peculato, riciclaggio di denaro e altri reati, in relazione alla vendita sottostimata di beni immobili. Con un'integrazione, le autorità vaticane hanno richiesto la confisca e la consegna dei fondi presenti su un conto bancario in Svizzera (relazione n. 1), intestato a B. Il conto, sebbene intestato a B., era economicamente riconducibile a suo padre, C., uno dei principali imputati nel procedimento vaticano.
L'11 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in qualità di autorità di esecuzione, ha ordinato la trasmissione di tali fondi al Vaticano. A. (avente diritto economico) e B. (titolare del conto) hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il dissequestro del conto.
Diritto
In assenza di un trattato bilaterale, la cooperazione tra la Svizzera e il Vaticano è disciplinata dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Secondo l'art. 2 lett. d AIMP, una richiesta di assistenza è irricevibile qualora vi siano motivi per ritenere che il procedimento all'estero presenti gravi lacune. Tale disposizione mira a garantire che la Svizzera non collabori a procedimenti che non rispettano gli standard minimi di uno Stato di diritto, come definiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il rifiuto dell'assistenza per tale motivo richiede particolare prudenza e può fondarsi solo su circostanze chiare e comprovate di violazione delle garanzie procedurali fondamentali, come il diritto di essere ascoltati.
Solo il titolare del conto (B.) ha la legittimazione a ricorrere, e non il semplice avente diritto economico (A.).
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente (B.) sostiene che il procedimento di confisca condotto in Vaticano abbia violato il suo diritto di essere ascoltato, poiché non ne è mai stato parte. Il MPC ribatte che B. era a conoscenza del procedimento e che, in quanto prestanome del padre, non poteva ignorare le iniziative in corso. La sua inerzia sarebbe indice di malafede.
La Corte dei reclami penali analizza le decisioni vaticane su cui si fonda la richiesta di confisca. Essa rileva due procedimenti distinti in Vaticano:
- Un procedimento penale di merito contro diversi imputati, tra cui B. In tale ambito, B. è stato assolto dall'accusa di riciclaggio di denaro specificamente legata al conto bancario in questione. Tale sentenza, peraltro, non dispone la confisca dei fondi presenti su tale conto.
- Un procedimento di "prevenzione patrimoniale" condotto esclusivamente contro C., il padre di B. È in questo procedimento che la confisca del conto n. 1, intestato a B., è stata ordinata e confermata in ultima istanza.
La Corte rileva che B., pur essendo il titolare legale del conto oggetto della confisca, non è mai stato coinvolto né ha avuto la possibilità di partecipare a tale procedimento di prevenzione patrimoniale. Solo suo padre C., l'avente diritto economico, vi è stato parte.
Tale esclusione costituisce una violazione chiara, grave e irrimediabile del diritto di essere ascoltato di B. e del suo diritto al contraddittorio. Il procedimento vaticano presenta dunque una grave lacuna ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP, il che impone di rifiutare l'assistenza giudiziaria.
Esito
Il Tribunale penale federale accoglie il ricorso nei limiti della sua ammissibilità (esclusivamente per B., il titolare del conto). Annulla la decisione del MPC dell'11 agosto 2025 e ordina il dissequestro del rapporto bancario n. 1.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
