
TPF, 05.03.2026, RR.2025.118, RR.2025.45
Fatti
Nell'ambito di un'indagine su un attacco informatico contro un'azienda francese, le autorità giudiziarie di Parigi hanno identificato A., domiciliato in Svizzera, come il titolare di un portafoglio di criptovalute sospettato di essere stato utilizzato per il transito di fondi di origine criminale. Il 25 marzo 2021, la Procura di Parigi ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria, sollecitando informazioni finanziarie su A., una perquisizione domiciliare per il sequestro di supporti informatici e il suo interrogatorio.
L'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione della richiesta al Ministero pubblico di Basilea Campagna. Il 26 ottobre 2021 è stata eseguita una perquisizione presso il domicilio di A., durante la quale sono stati sequestrati numerosi supporti di dati (telefoni, computer, dischi rigidi) e documenti cartacei. A seguito dell'analisi da parte della polizia cantonale, è stato redatto un elenco degli elementi ritenuti pertinenti per l'indagine francese.
Con decisione di chiusura del 17 luglio 2025, il Ministero pubblico di Basilea Campagna ha autorizzato la trasmissione alle autorità francesi delle copie forensi di diversi dispositivi elettronici, di note manoscritte (contenenti in particolare password o seed phrase) e dei rapporti di polizia svizzeri.
A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione di chiusura e il diniego dell'assistenza giudiziaria. Ha inoltre richiesto la concessione del gratuito patrocinio.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda che la cooperazione tra la Svizzera e la Francia è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), dai relativi protocolli, dall'accordo bilaterale franco-svizzero, dalla Convenzione sulla criminalità informatica e, in via sussidiaria, dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
La Corte esamina tre principali doglianze giuridiche sollevate dal ricorrente:
- Il principio ne bis in idem (art. 66 AIMP): Tale principio vieta che una persona venga perseguita o giudicata due volte per i medesimi fatti. L'art. 66 cpv. 1 AIMP prevede che l'assistenza possa essere rifiutata se in Svizzera è già pendente un procedimento penale per i medesimi fatti contro la persona interessata che vi risiede. Tuttavia, l'art. 66 cpv. 2 AIMP precisa che l'assistenza può essere comunque concessa se il procedimento all'estero mira ad altre persone o se l'esecuzione della richiesta è atta a scagionare la persona perseguita.
- La catena di custodia e l'utilizzabilità delle prove: La questione dell'integrità della catena di custodia e dell'ammissibilità di un mezzo di prova raccolto in Svizzera rientra nella competenza del giudice di merito dello Stato richiedente (nella fattispecie, la Francia). La persona interessata non può invocare le norme di procedura svizzere (CPP) per contestare l'utilizzabilità di una prova nel procedimento estero.
- Il principio di proporzionalità e l'obbligo di collaborazione: L'autorità incaricata dell'assistenza deve accertarsi che sussista un legame sufficiente tra le informazioni trasmesse e l'indagine estera. Tuttavia, spetta alla persona colpita dalla misura collaborare alla selezione dei documenti. Essa deve indicare in modo chiaro, preciso e motivato quali documenti specifici siano privi di pertinenza o protetti da segreto. Qualora non lo faccia in prima istanza, limitandosi a obiezioni generiche, decade dal diritto di sollevare tale doglianza in sede di ricorso.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali respinge i tre argomenti del ricorrente:
- Sul principio ne bis in idem: Sebbene sia pendente un procedimento contro il ricorrente a Zurigo, la Corte rileva che l'indagine francese non riguarda esclusivamente lui. Essa coinvolge anche altri individui, in particolare i presunti autori dell'attacco informatico. Di conseguenza, trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 66 cpv. 2 AIMP e l'esistenza di un procedimento parallelo in Svizzera non costituisce un ostacolo all'assistenza.
- Sulla rottura della catena di custodia: Il ricorrente sosteneva, senza provarlo, che la catena di custodia di un telefono cellulare sarebbe stata interrotta durante la sua analisi. La Corte definisce tali allegazioni come "speculazioni" e ricorda che la valutazione del valore probatorio di tale elemento spetterà al giudice francese.
- Sulla violazione del principio di proporzionalità: il ricorrente sosteneva che i dispositivi sequestrati contenessero dati privati (foto di famiglia) e materiale pornografico vietato, che avrebbero dovuto essere selezionati ed esclusi dalla trasmissione. La Corte rileva che il ricorrente non ha adempiuto al suo obbligo di collaborazione. Né in primo grado, né nel ricorso, ha identificato con precisione i file o i dati non pertinenti. Le sue obiezioni sono rimaste puramente generiche. È pertanto decaduto dal diritto di far valere tale doglianza. Per quanto riguarda la pornografia, la Corte osserva che il Ministero pubblico ha emanato una restrizione d'uso per il procedimento francese, rinviando tale scoperta fortuita al procedimento penale già aperto in Svizzera contro il ricorrente su questo punto.
Infine, la Corte respinge la richiesta di gratuito patrocinio. Per il procedimento di primo grado, la richiesta era condizionata e non doveva essere trattata. Per il procedimento di ricorso, la Corte ritiene che il ricorso fosse manifestamente destinato all'insuccesso, poiché si limitava a riprendere argomenti già respinti, senza nuovi elementi sostanziali.
Esito
La Corte dei reclami del Tribunale penale federale respinge integralmente il ricorso. La decisione del Ministero pubblico di Basilea Campagna che autorizza la trasmissione delle prove alle autorità francesi è confermata. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. Le spese giudiziarie, fissate a 1.000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
