
TPF, 28.01.2026, RR.2025.115, RP.2025.43
Fatti
Le autorità polacche, che conducono un'indagine penale nei confronti di A. per rissa e vie di fatto, hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Hanno richiesto che A., detenuto in Svizzera, venisse informato dei capi d'imputazione, ricevesse un avviso scritto sui propri diritti di indagato secondo il diritto polacco e venisse successivamente interrogato sui fatti.
Il Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo (MP III ZH), incaricato dell'esecuzione, ha proceduto all'audizione di A. alla presenza del suo avvocato. In precedenza, aveva negato all'avvocato l'accesso agli atti prima dell'audizione. Durante l'interrogatorio, A. si è opposto alla trasmissione del verbale alla Polonia.
Dopo l'audizione, il MP III ZH ha trasmesso il fascicolo all'avvocato e, con decisione di chiusura del 20 giugno 2025, ha autorizzato la trasmissione del verbale alle autorità polacche. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, invocando una violazione del suo diritto di essere sentito.
Diritto
La Corte dei reclami penali richiama i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Svizzera e la Polonia, regolata dalla CEAG e, sussidiariamente, dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Esamina due aspetti del diritto di essere sentito:
- L'accesso agli atti (art. 80b cpv. 2 AIMP): In materia di assistenza giudiziaria, la consultazione degli atti deve essere concessa al più tardi prima dell'emanazione della decisione di chiusura. Una restrizione temporanea dell'accesso, in particolare fino al termine di un'audizione, è ammissibile per non influenzare le dichiarazioni della persona sentita.
- Il rispetto delle forme procedurali dello Stato richiedente (art. 65 AIMP): Sebbene gli atti di assistenza siano in linea di principio retti dal diritto svizzero (locus regit actum), l'autorità di esecuzione può applicare forme procedurali estere se lo Stato richiedente lo richiede e se queste non sono contrarie al diritto svizzero. Tale disposizione mira a garantire l'utilizzabilità delle prove raccolte e a evitare un'assistenza "inutile".
- Il diritto di determinarsi (art. 30 cpv. 1 PA): Prima di emanare la decisione di chiusura, l'autorità di esecuzione deve dare alla persona interessata la possibilità di esprimersi sulla misura di assistenza prevista.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami esamina le doglianze del ricorrente:
- Diniego di accesso agli atti prima dell'audizione: Il reclamo è respinto. Il ricorrente ha potuto consultare il fascicolo completo dopo la sua audizione e prima della decisione di chiusura, il che è conforme alla prassi e al diritto per preservare la spontaneità dell'audizione.
- Mancato rispetto delle modalità di audizione richieste dalla Polonia: Il ricorso è accolto su questo punto. La richiesta polacca esigeva un ordine preciso: prima la notifica delle accuse e dei diritti, poi l'audizione. Il MP III ZH non ha rispettato tale sequenza, consegnando i documenti polacchi solo nel corso dell'interrogatorio. Discostandosi senza giustificazione dalle modalità richieste, il MP III ZH ha creato un serio rischio che il verbale risulti inutilizzabile nel procedimento polacco, rendendo così l'assistenza giudiziaria potenzialmente inutile ai sensi dell'art. 65 AIMP.
- Violazione del diritto di determinarsi: La Corte rileva d'ufficio un'ulteriore violazione del diritto di essere sentito. Dopo aver trasmesso il fascicolo al legale, il MP III ZH ha emesso la sua decisione di chiusura senza lasciare al ricorrente la possibilità di prendere posizione, il che contravviene all'art. 30 cpv. 1 PA.
Esito
La Corte dei reclami accoglie il ricorso e annulla la decisione di chiusura del MP III ZH. La causa è rinviata all'autorità cantonale per una nuova decisione. Quest'ultima dovrà dimostrare che il verbale è utilizzabile in Polonia nonostante i vizi procedurali, oppure procedere a una nuova audizione rispettando le forme richieste dallo Stato richiedente.
Non vengono prelevate spese giudiziarie. Il MP III ZH è condannato a versare al ricorrente un'indennità per ripetibili di CHF 2'000.-. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diviene priva d'oggetto.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
