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Assistenza giudiziaria all'Italia - consegna ai fini di confisca e procedura di prevenzione patrimoniale

15 December 2025

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TPF, 13.11.2025, RR.2025.114

Fatti

Nel 2009, le autorità italiane hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale contro B. e altri per vari reati (appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, frode fiscale, ecc.). Gli imputati sono sospettati di aver creato un sistema di società cartiere per sottrarre i profitti di appalti pubblici nel settore delle pulizie, in particolare evadendo le imposte.

Nel 2014, l'Italia ha integrato la propria richiesta, informando la Svizzera che era stato emesso un decreto di sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito di una "procedura di prevenzione patrimoniale" riguardante i beni di B., compreso un conto bancario in Svizzera intestato alla società A. Limited. Il MPC ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato il blocco del conto.

Nel 2020, le autorità italiane hanno comunicato al MPC che la decisione di confisca era divenuta definitiva ed esecutiva, richiedendo la consegna dei beni. Il 18 giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna dei fondi all'Italia. La società A. Limited ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale.


Diritto

L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata in primo luogo dalla CEAG e dai suoi protocolli, dall'accordo italo-svizzero del 1998, dalle disposizioni pertinenti di Schengen (CAAS) nonché dalla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Per le questioni non regolate da tali strumenti - o qualora il diritto interno sia più favorevole all'assistenza (principio di favore) - si applicano in via sussidiaria la AIMP e la relativa ordinanza.

Il punto centrale della causa riguarda la compatibilità della procedura italiana di prevenzione patrimoniale (decreto legislativo n. 159/11) con l'ordinamento giuridico svizzero. Tale procedura consente una confisca in un ambito autonomo rispetto al procedimento penale di merito, sulla base di indizi di pericolosità sociale ed elementi che dimostrano, in particolare, una sproporzione tra patrimonio e redditi leciti.

Secondo la giurisprudenza svizzera, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con i meccanismi di confisca riconosciuti dal diritto svizzero per essere assimilata a una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, rendendo l'assistenza in linea di principio possibile. Il giudice dell'assistenza deve tuttavia verificare caso per caso il rispetto dei diritti fondamentali (in particolare il contraddittorio) e assicurarsi che la decisione estera si fondi su elementi fattuali oggettivi e non su semplici sospetti.


Applicazione al caso concreto

La ricorrente (A. Limited) sosteneva che la procedura di prevenzione patrimoniale violasse principi fondamentali (presunzione di innocenza, ne bis in idem, nulla poena sine lege), tanto più che il procedimento penale contro B. si era concluso con la prescrizione. Sosteneva inoltre che la confisca fosse sproporzionata.

Il TPF ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, ha sottolineato che B. non è stato assolto nel merito ("il fatto non sussiste"), ma che l'azione penale è stata dichiarata estinta per prescrizione. Il diritto italiano distingue chiaramente questi due esiti. L'estinzione per prescrizione non invalida i fatti accertati nella procedura di prevenzione parallela.

In secondo luogo, il TPF ha constatato che la decisione di confisca italiana non si basava su semplici sospetti, bensì su approfondite indagini della Guardia di Finanza. Queste hanno documentato un sistema criminale sofisticato e duraturo (dal 1996 al 2008 e oltre), la "pericolosità sociale" di B. e la palese sproporzione del suo patrimonio. La procedura ha rispettato il contraddittorio attraverso tre gradi di giudizio. Il TPF ha pertanto ritenuto che la procedura, così come applicata nel caso di specie, fosse compatibile con l'ordine pubblico svizzero.

Infine, riguardo alla proporzionalità, il TPF ha rilevato che il danno totale stimato dalle autorità italiane superava i 100 milioni di euro. La confisca del conto in questione, il cui saldo ammontava a circa 16,7 milioni di euro, non appare dunque sproporzionata.


Esito

Il Tribunale penale federale ha respinto integralmente il ricorso. La decisione del MPC che ordina la consegna dei beni all'Italia è confermata. Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni