
Fatti
Nel 2009, le autorità italiane hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale contro A. (il ricorrente) e altre persone per vari reati economici (appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, frode fiscale, ecc.). Gli indagati erano sospettati di aver messo in atto un complesso sistema di società cartiere, gestite da prestanome, per sottrarre i profitti di appalti pubblici nel settore delle pulizie, in particolare evadendo le imposte.
Nel 2014, l'Italia ha integrato la propria richiesta, sollecitando il sequestro ai fini della confisca di beni riconducibili al ricorrente, sulla base di una decisione emessa nell'ambito di una "procedura di prevenzione patrimoniale". Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha dato seguito alla richiesta, bloccando due relazioni bancarie in Svizzera.
Nel 2020, le autorità italiane hanno informato il MPC che la decisione di confisca era divenuta definitiva ed esecutiva in Italia, richiedendo la consegna dei beni sequestrati. Nel giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna dei fondi. Il ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale.
Diritto
Il Tribunale ricorda che i rapporti di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia sono disciplinati prioritariamente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), dai suoi protocolli addizionali, dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, dalla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, nonché dall'Accordo bilaterale italo-svizzero. In via sussidiaria e secondo il principio di favore, la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza trovano applicazione per le questioni non regolate dal diritto internazionale convenzionale.
La questione centrale riguarda la compatibilità della procedura italiana di prevenzione patrimoniale, fondata sul decreto legislativo n. 159/2011, con l'ordinamento giuridico svizzero. Tale procedura, autonoma rispetto al procedimento penale di merito, consente la confisca di beni qualora sussistano elementi oggettivi e sufficientemente circostanziati che stabiliscano la pericolosità sociale del soggetto e una sproporzione manifesta tra il suo patrimonio e i suoi redditi leciti, nonché un nesso di connessione con attività illecite.
La giurisprudenza svizzera costante ammette che tale procedura presenta una similitudine sufficiente con i meccanismi svizzeri di confisca indipendente e può essere assimilata a una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, di modo che l'assistenza può essere concessa. Il giudice svizzero dell'assistenza rimane tuttavia tenuto a verificare concretamente che la procedura estera rispetti le garanzie fondamentali, in particolare il diritto di essere sentito, il principio del contraddittorio e i requisiti derivanti dalla CEDU. Il fatto che il procedimento penale principale sia stato archiviato per prescrizione non costituisce un'assoluzione nel merito e non rimette in discussione, di per sé, gli accertamenti della procedura di prevenzione patrimoniale, la quale è giuridicamente autonoma.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sosteneva che la procedura di prevenzione patrimoniale violasse i suoi diritti fondamentali (presunzione di innocenza, ne bis in idem, non retroattività), in particolare poiché il procedimento penale a suo carico era stato archiviato per prescrizione. Contestava inoltre la proporzionalità della confisca.
Il Tribunale penale federale respinge tali argomentazioni. Rileva che le autorità italiane hanno condotto un procedimento in contraddittorio su più gradi di giudizio per stabilire la "pericolosità sociale" del ricorrente e il nesso tra le sue attività illecite (un sistema criminale sofisticato operante dal 1996 al 2008 e oltre) e il suo patrimonio. Le decisioni italiane si fondano su elementi di fatto oggettivi e documentati, e non su semplici sospetti.
Il Tribunale sottolinea la distinzione nel diritto italiano tra un'assoluzione nel merito ("il fatto non sussiste") e un'archiviazione per prescrizione. Il ricorrente non è stato assolto; l'azione penale si è semplicemente estinta. Tale esito non inficia gli accertamenti fattuali sui quali si fonda la decisione di confisca nella procedura di prevenzione autonoma.
Infine, il Tribunale giudica la misura proporzionata. L'importo totale dei beni di origine illecita è stato stimato dall'Italia in oltre 100 milioni di euro. La confisca dei beni in Svizzera (circa 3,7 milioni di euro) non appare dunque sproporzionata.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso. La decisione del MPC che ordina la consegna dei valori patrimoniali alle autorità italiane è confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
