
Fatti
Nel 2009, le autorità italiane hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale contro A. e altre persone per vari reati economici (appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, frode fiscale, truffa e riciclaggio di denaro). Agli indagati veniva contestato di aver creato un sistema di società cartiere, gestite da prestanome, al fine di aggiudicarsi appalti pubblici nel settore delle pulizie, di distrarne i profitti senza versare le imposte e di liquidare rapidamente tali società.
Nel 2014, l'Italia ha integrato la propria richiesta basandosi su una procedura di prevenzione patrimoniale, distinta dal procedimento penale, ottenendo il sequestro di diversi conti bancari in Svizzera riconducibili ad A. Nel 2020, divenuta definitiva in Italia la decisione di confisca di tali beni, le autorità italiane ne hanno chiesto l'esecuzione alla Svizzera.
Il 18 giugno 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la consegna alle autorità italiane dei fondi depositati su un conto bancario detenuto da A. in Svizzera. A. (il ricorrente) ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il dissequestro dei propri averi.
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dai suoi protocolli, dall'Accordo italo-svizzero del 1998, dalle disposizioni pertinenti dell'Accordo di Schengen nonché dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Per le questioni non regolate da tali strumenti - o qualora il diritto interno sia più favorevole all'assistenza (principio di favore) - si applicano in via sussidiaria la AIMP e la relativa ordinanza.
La richiesta italiana si fonda sulla procedura di prevenzione patrimoniale prevista dal decreto legislativo n. 159/11. Tale procedura consente la confisca di beni in un ambito autonomo rispetto al procedimento penale di merito, qualora sussistano elementi fattuali oggettivi e contraddittori che dimostrino, in particolare, la pericolosità sociale del soggetto e una sproporzione manifesta tra il suo patrimonio e i suoi redditi leciti o l'origine illecita dei beni.
Secondo la giurisprudenza svizzera, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con i meccanismi di confisca riconosciuti dal diritto svizzero per essere assimilata a una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, rendendo in linea di principio possibile l'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve tuttavia verificare caso per caso il rispetto delle garanzie fondamentali (in particolare il contraddittorio e i requisiti derivanti dalla CEDU), senza riesaminare il merito della decisione straniera.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sosteneva che la procedura di prevenzione patrimoniale violasse i suoi diritti fondamentali (in particolare la presunzione di innocenza e i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem), poiché il procedimento penale principale a suo carico era stato archiviato per intervenuta prescrizione.
La Corte dei reclami penali respinge tale argomento. Sottolinea che il procedimento penale non si è concluso con un'assoluzione nel merito ("il fatto non sussiste"), bensì con un'archiviazione per prescrizione. Nel diritto italiano, tale distinzione è fondamentale: un'archiviazione per prescrizione non impedisce di utilizzare gli elementi di prova raccolti per fondare un giudizio di pericolosità sociale nell'ambito della procedura di prevenzione.
Il Tribunale rileva che le autorità giudiziarie italiane hanno condotto un'analisi approfondita e documentata, nel rispetto del contraddittorio, per stabilire:
- La pericolosità sociale del ricorrente, basata su "condotte illecite ripetute, meditate, pianificate e prolungate" tra il 1996 e il 2008.
- La sproporzione manifesta tra l'immenso patrimonio (diretto o indiretto) del ricorrente e i suoi redditi leciti.
- Il nesso di causalità tra le attività criminali e i beni sequestrati.
La Corte ritiene che la decisione di confisca italiana si basi su fatti oggettivi e non su semplici sospetti. Di conseguenza, non viola né la presunzione di innocenza, né la garanzia della proprietà, né gli altri principi invocati. Anche il motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di non retroattività viene respinto, essendo le norme applicate di natura procedurale.
Infine, la Corte giudica che la confisca del saldo del conto (circa 214'000 CHF) non sia sproporzionata, considerato il danno totale stimato dalle autorità italiane in oltre 100 milioni di euro.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso e conferma la decisione del MPC di ordinare la consegna dei valori patrimoniali alle autorità italiane. Le spese processuali sono a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
