
Fatti
Le autorità austriache hanno richiesto l'arresto e l'estradizione di un individuo, A., per furto con scasso. A. si trovava in quel momento in custodia cautelare in Svizzera nell'ambito di un altro procedimento. Dopo essere stato sentito dalle autorità svizzere, ha confermato la propria identità ma si è opposto all'estradizione.
Il 5 giugno 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso l'estradizione. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il ricorrente eccepisce una violazione del suo diritto di essere sentito, l'esistenza di un alibi, timori per la propria integrità fisica in caso di detenzione in Austria, e richiede il gratuito patrocinio.
Diritto
Il Tribunale richiama i principi che disciplinano l'estradizione tra la Svizzera e l'Austria, fondati in particolare sulla CEEstr e sulla AIMP.
- Diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. ; art. 52 AIMP): Il diritto di essere sentito garantisce alla persona perseguita il diritto di prendere conoscenza della domanda di estradizione e dei documenti a supporto, di essere informata dei propri diritti e di essere brevemente sentita sulla propria situazione personale nonché sulle eventuali obiezioni all'estradizione. Esso non implica tuttavia un diritto all'assunzione illimitata di mezzi di prova: l'autorità può, mediante un apprezzamento anticipato delle prove, rinunciare ad ulteriori atti istruttori qualora ritenga che questi non siano idonei a modificare il proprio convincimento. L'obbligo di motivare la decisione non esige di discutere ogni argomento nel dettaglio, purché i motivi determinanti emergano dalla decisione.
- Esposizione dei fatti (art. 12 CEEstr ; art. 28 AIMP): La domanda di estradizione deve contenere un'esposizione quanto più precisa possibile dei fatti essenziali, con l'indicazione del tempo e del luogo in cui sono stati commessi, la loro qualificazione giuridica e le disposizioni legali applicabili. Lo Stato richiedente non deve fornire la prova dei fatti; lo Stato richiesto si basa sull'esposizione fornita, salvo in presenza di errori, contraddizioni o inverosimiglianze manifeste.
- Alibi (art. 53 AIMP): Se la persona perseguita afferma di poter fornire un alibi, l'UFG procede alle verifiche necessarie e rifiuta l'estradizione qualora l'alibi sia evidente. In caso contrario, comunica gli elementi a discarico allo Stato richiedente affinché prenda posizione. La nozione di alibi è restrittiva: deve trattarsi di una prova immediata e univoca del fatto che l'interessato non si trovasse sul luogo al momento dei fatti; semplici asserzioni non sono sufficienti.
- Integrità fisica (art. 37 cpv. 3 AIMP): L'estradizione è rifiutata se lo Stato richiedente non garantisce che la persona perseguita non sarà sottoposta a trattamenti che ledano la sua integrità fisica. Questo motivo riguarda i trattamenti imputabili allo Stato; in caso di rischi asseriti provenienti da terzi, spetta alla persona perseguita rendere verosimile che lo Stato richiedente non sarebbe disposto o in grado di garantirne la protezione. Una presunzione di rispetto dei diritti fondamentali si applica agli Stati parte della CEDU.
- Patrocinio gratuito (art. 65 PA ; art. 29 cpv. 3 Cost.): Il patrocinio gratuito è concesso alla parte priva di risorse sufficienti qualora le sue conclusioni non appaiano sin dall'inizio prive di fondamento; un avvocato viene assegnato se la tutela dei suoi diritti lo richiede.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali respinge tutti i motivi di ricorso:
- Diritto di essere sentito : L'UFG non ha violato tale diritto rifiutando di organizzare un'audizione tramite rogatoria. Ritenendo che l'esposizione dei fatti austriaca fosse sufficiente e che non spettasse a lui esaminare la colpevolezza, l'UFG ha implicitamente ma sufficientemente motivato il suo rifiuto di procedere ad ulteriori atti istruttori.
- Esposizione dei fatti : La domanda austriaca descrive con precisione i fatti contestati, gli atti d'indagine (testimonianze, descrizione degli autori) e i sospetti fondati in particolare su una prova del DNA che collega il ricorrente alla scena del crimine. L'esposizione non è né contraddittoria né manifestamente inverosimile. Gli argomenti del ricorrente attengono alla difesa nel merito, che deve essere presentata dinanzi al giudice austriaco.
- Alibi : Il ricorrente ha invocato per la prima volta il suo alibi (la sua presenza in Ungheria) in sede di ricorso, il che è tardivo. Inoltre, fornisce solo semplici asserzioni, prive di qualsiasi prova immediata e univoca. Non spetta alle autorità svizzere condurre un'istruttoria complessa per verificare un alibi non suffragato, soprattutto a fronte di elementi a carico concreti come una traccia di DNA.
- Integrità fisica : I timori del ricorrente sono legati a controversie con terzi e non ad atti dello Stato austriaco. Non ha reso verosimile che le autorità austriache siano incapaci o non disposte a proteggerlo. Si applica la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Austria.
- Patrocinio gratuito : Essendo le conclusioni del ricorso manifestamente infondate e destinate all'insuccesso, la condizione materiale per la concessione del patrocinio gratuito non è soddisfatta.
Esito
Il ricorso è respinto. La decisione dell'UFG di concedere l'estradizione di A. all'Austria è confermata. Anche la domanda di patrocinio gratuito è respinta e le spese processuali (CHF 1'000.-) sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
