
TPF, 24.10.2024, RR.2024.87
Fatti
In base a un mandato d'arresto del Tribunale di Milano, l'Italia ha richiesto l'estradizione di A., cittadino turco, per la sua presunta partecipazione a un'organizzazione criminale diretta da B.. Tale organizzazione è sospettata di diversi reati gravi, tra cui traffico d'armi, favoreggiamento dell'immigrazione illegale, omicidi e traffico di stupefacenti, oltre alla pianificazione di atti terroristici in Turchia.
Ad A.________ viene contestato di aver fornito un supporto logistico essenziale dalla Svizzera. Avrebbe, in particolare, messo a disposizione i veicoli della sua società per il trasporto di fondi, armi e proventi di attività illecite verso l'Italia. Più nello specifico, avrebbe procurato due pistole ad altri membri dell'organizzazione, le quali sono state intercettate in Italia a bordo di un veicolo immatricolato a nome della società di A.________.
In seguito al suo arresto in Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato la sua estradizione verso l'Italia. A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione di estradizione e la sua immediata scarcerazione.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda il quadro giuridico che disciplina l'estradizione tra la Svizzera e l'Italia, costituito principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e, in via sussidiaria, dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
La Corte esamina tre questioni giuridiche principali sollevate dal ricorrente:
- Competenza dello Stato richiedente: Il giudice svizzero dell'assistenza non verifica nel dettaglio la competenza delle autorità straniere. Può rifiutare l'estradizione per questo motivo solo se la competenza dello Stato richiedente è manifestamente arbitraria. La competenza può fondarsi su diversi criteri riconosciuti dal diritto internazionale, tra cui il principio di territorialità.
- Esposizione dei fatti e doppia incriminazione (art. 12 CEEstr, art. 260ter CP): La domanda di estradizione deve contenere un'esposizione dei fatti sufficiente a consentire allo Stato richiesto di verificare se le condizioni per l'estradizione siano soddisfatte, in particolare quella della doppia incriminazione (i fatti devono essere punibili in entrambi gli Stati). Il giudice dell'assistenza è vincolato dall'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, salvo errori o contraddizioni manifeste, e non deve pronunciarsi sulla colpevolezza. Ai fini della doppia incriminazione, i fatti vengono trasposti nel diritto svizzero. Nella fattispecie, il reato rilevante è la partecipazione o il sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), che mira a colpire strutture organizzate, durevoli e clandestine, di tipo mafioso o terroristico. Il semplice supporto logistico (fornitura di veicoli, armi), anche attraverso atti di per sé leciti, può essere sufficiente a configurare il reato.
- Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU): L'estradizione costituisce un'ingerenza nella vita familiare. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, essa può ostacolarla solo in casi del tutto eccezionali, in presenza di circostanze familiari straordinarie. Il giudice deve procedere a una ponderazione degli interessi tra, da un lato, la situazione personale dell'imputato e dei suoi familiari e, dall'altro, l'interesse pubblico dello Stato richiedente al perseguimento penale, tenendo conto della gravità dei fatti contestati.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami respinge sistematicamente le argomentazioni del ricorrente:
- Sulla competenza dell'Italia: La Corte ritiene che la competenza italiana non sia affatto arbitraria. Numerosi elementi collegano il caso all'Italia: il presunto capo dell'organizzazione si trova nel Paese, le intercettazioni telefoniche sono state condotte in loco e il supporto logistico fornito dal ricorrente dalla Svizzera era destinato all'Italia. Il principio di territorialità fonda dunque chiaramente la competenza delle autorità italiane.
- Sull'esposizione dei fatti e la doppia incriminazione: La Corte giudica la richiesta di estradizione sufficientemente precisa. Essa descrive un'organizzazione strutturata, clandestina e coinvolta in reati molto gravi, il che corrisponde alla definizione di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP. Gli atti contestati al ricorrente, ovvero la fornitura di veicoli per il trasporto di armi e fondi e il supporto logistico al capo dell'organizzazione, costituiscono, prima facie, atti di sostegno punibili secondo il diritto svizzero. Le argomentazioni del ricorrente, che contesta la propria conoscenza degli scopi dell'organizzazione o la propria presenza in Svizzera in una data precisa, attengono alla valutazione della colpevolezza, che è di competenza esclusiva del giudice italiano di merito.
- Sulla violazione della vita familiare: La Corte procede alla ponderazione degli interessi. Riconosce le difficoltà per la famiglia del ricorrente, ma sottolinea la gravità eccezionale dei fatti contestati (partecipazione a un'organizzazione criminale e terroristica). L'interesse dell'Italia a perseguire l'azione penale prevale dunque manifestamente sull'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera. Inoltre, l'Italia è uno Stato confinante che garantisce il diritto di visita e il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato il carattere eccezionale della propria situazione familiare (in particolare i problemi medici allegati dei figli).
Esito
La Corte dei reclami respinge il ricorso e conferma la decisione dell'Ufficio federale di giustizia che autorizza l'estradizione di A.________ verso l'Italia. Di conseguenza, anche la domanda accessoria di messa in libertà è respinta. Le spese giudiziarie, fissate a 3'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
