
TPF, 04.11.2025, RR.2024.73, RR.2024.74
Fatti
Nell'ambito di una vasta inchiesta sul crollo del gruppo economico portoghese C., le autorità giudiziarie portoghesi hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. L'inchiesta verte su reati di truffa, riciclaggio di denaro e corruzione. I sospetti ricadono in particolare sul defunto L., un ex dirigente del gruppo, che avrebbe ricevuto pagamenti illeciti in cambio della sua collaborazione per occultare le colossali perdite del gruppo. Tali fondi sarebbero stati versati su conti bancari in Svizzera, aperti congiuntamente a suo nome e a quello di sua moglie A.
Nel 2015 è stata costituita una squadra investigativa comune tra la Svizzera e il Portogallo. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha dato seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria nel 2018 e ha ottenuto la documentazione relativa a due relazioni bancarie detenute dal defunto L. e da sua moglie. Dopo il decesso di L. nel 2020, il MPC ha ordinato, con decisione di chiusura del 10 giugno 2024, la trasmissione di tale documentazione al Portogallo. Le eredi di L. (sua moglie A. e B.) hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale.
Diritto
Il Tribunale ricorda che l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Portogallo è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e da altri trattati internazionali, integrati dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Il Tribunale esamina due doglianze principali:
- La violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 Cost., art. 80b AIMP): Tale diritto garantisce l'accesso agli atti, ma è limitato ai documenti decisivi per l'esito della causa. Secondo la giurisprudenza, i documenti relativi alla costituzione di una squadra investigativa comune sono considerati atti interni all'amministrazione e non documenti indispensabili per pronunciarsi sulla concessione dell'assistenza giudiziaria.
- La violazione del principio di proporzionalità e l'utilità delle prove (art. 63 cpv. 1 AIMP): La valutazione dell'utilità o della necessità delle informazioni richieste spetta in linea di principio allo Stato richiedente. L'autorità svizzera esamina la richiesta sotto il profilo dell'«utilità potenziale». Ciò significa che deve trasmettere tutti i documenti che presentano un nesso di connessione sufficiente con l'inchiesta estera, al fine di consentire all'autorità richiedente di scoprire tutti gli aspetti di un meccanismo delittuoso. La concessione dell'assistenza giudiziaria non dipende dallo status (imputato o meno) della persona interessata in Svizzera. Una richiesta di assistenza giudiziaria deve essere eseguita finché non viene formalmente ritirata dallo Stato richiedente.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale respinge le argomentazioni delle ricorrenti.
Per quanto concerne la violazione del diritto di essere sentiti, il Tribunale conferma che l'accordo che istituisce la squadra investigativa comune non è un atto essenziale per il fascicolo di assistenza giudiziaria. Le ricorrenti hanno avuto accesso a tutti i documenti decisivi (richiesta di assistenza giudiziaria, decisione di chiusura, elenco degli atti da trasmettere) e hanno potuto far valere i propri diritti in modo effettivo.
In merito alla presunta inutilità dei documenti, il Tribunale ritiene che il decesso di L. e la chiusura del procedimento nei suoi confronti in Portogallo non rendano la trasmissione degli atti sproporzionata o inutile. La documentazione bancaria conserva un'utilità potenziale per l'inchiesta portoghese, che prosegue nei confronti di altri imputati. Il fatto che le ricorrenti non siano esse stesse indagate in Portogallo è irrilevante. L'esistenza di un nesso di connessione sufficiente tra i fondi potenzialmente illeciti versati sui conti svizzeri e l'inchiesta condotta in Portogallo giustifica la trasmissione dei documenti. Spetta al giudice di merito portoghese, e non alle autorità svizzere, valutare la pertinenza finale di tali prove.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso. La decisione del MPC di ordinare la consegna della documentazione bancaria alle autorità portoghesi è confermata. Le spese processuali sono a carico delle ricorrenti.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
