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Assistenza giudiziaria con il Portogallo - Trasmissione di documenti bancari, utilità potenziale e diritto di consultare gli atti

02 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 04.11.2025, RR.2024.71, RR.2024.72

Fatti

Nell'ambito di una vasta inchiesta penale sul crollo del gruppo economico portoghese B., le autorità portoghesi hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. L'inchiesta verte su reati di truffa, riciclaggio di denaro e corruzione. La richiesta mira in particolare a ottenere la documentazione relativa a diversi conti bancari svizzeri detenuti dalla ricorrente (A.) e/o dal suo defunto marito (K.). Quest'ultimo, ex dirigente del gruppo B., è sospettato di aver ricevuto pagamenti illeciti in cambio della sua collaborazione in attività delittuose, fondi che sarebbero transitati attraverso tali conti svizzeri. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione bancaria richiesta. La ricorrente, moglie di K., ha presentato ricorso contro tale decisione. Essa invoca una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché non ha avuto accesso all'accordo che istituisce una squadra investigativa comune tra la Svizzera e il Portogallo. Sostiene inoltre che la trasmissione dei documenti sia divenuta inutile e sproporzionata, essendo il marito deceduto e il procedimento penale portoghese che lo riguarda archiviato, mentre lei stessa non risulta indagata in tale vicenda.


Diritto

Il Tribunale penale federale (TPF) ribadisce i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

  1. Diritto di essere sentito (art. 29 Cost. ; art. 80b AIMP) : Tale diritto garantisce l'accesso agli atti, ma è limitato ai documenti decisivi per l'esito del procedimento. I documenti interni all'amministrazione o non indispensabili per l'adozione della decisione possono essere esclusi dalla consultazione.
  2. Principio dell'utilità potenziale : Non spetta all'autorità svizzera valutare se le informazioni richieste siano effettivamente necessarie o utili all'inchiesta estera. Tale valutazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato richiedente. L'autorità svizzera si limita a verificare l'esistenza di un nesso di connessione sufficiente tra i fatti descritti nella richiesta e le informazioni richieste.
  3. Dovere di esaustività : L'autorità di esecuzione deve trasmettere tutti gli elementi suscettibili di far luce sull'inchiesta estera, comprese le prove a carico e a discarico.
  4. Status della persona interessata : La concessione dell'assistenza non dipende dallo status della persona oggetto della misura (ad esempio, il titolare di un conto) nel procedimento estero. L'assistenza può essere concessa anche se tale persona non è indagata.
  5. Esecuzione della richiesta : In assenza di un ritiro formale della richiesta da parte dello Stato richiedente o di un motivo di irricevibilità previsto dalla legge (art. 5 AIMP), l'autorità svizzera è tenuta a proseguire l'esecuzione della richiesta.


Applicazione al caso concreto

Il TPF respinge le argomentazioni della ricorrente.

  1. In merito alla violazione del diritto di essere sentiti, il tribunale conferma, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale, che l'accordo che istituisce una squadra investigativa comune è un atto interno all'amministrazione e non un documento indispensabile per pronunciarsi sulla concessione dell'assistenza giudiziaria. La ricorrente ha avuto accesso a tutti gli atti decisivi, in particolare alla richiesta di assistenza e all'elenco dei documenti da trasmettere, il che le ha permesso di difendere efficacemente i propri interessi.
  2. Nel merito, il TPF ritiene che il principio dell'utilità potenziale sia rispettato. Sebbene il procedimento contro il marito della ricorrente sia chiuso a causa del suo decesso, la documentazione bancaria rimane potenzialmente pertinente per l'inchiesta condotta contro altri imputati nello stesso caso. Tali documenti possono aiutare a ricostruire il percorso dei fondi di origine illecita e ad accertare i fatti. Il fatto che la ricorrente non sia essa stessa imputata in Portogallo è irrilevante. Non avendo le autorità portoghesi ritirato la loro richiesta, la Svizzera è tenuta a eseguirla. Il nesso di connessione tra i documenti bancari e l'inchiesta portoghese è giudicato sufficiente.


Esito

Il Tribunale penale federale riunisce le due cause, respinge i ricorsi e conferma la decisione del MPC di ordinare la trasmissione della documentazione bancaria alle autorità portoghesi. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente.




Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni