
TPF, 10.12.2025, RR.2024.69
Fatti
Nell'ambito di un'indagine per abuso di fiducia aggravato e riciclaggio di denaro nei confronti di C., il Ministero pubblico portoghese ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è stato incaricato della sua esecuzione. L'MPC ha ordinato il sequestro di una relazione bancaria intestata ad A., figlio di C., e ha richiesto la produzione della relativa documentazione per il periodo dal 2014 al 2022. Con una decisione di chiusura, l'MPC ha autorizzato la trasmissione di tale documentazione al Portogallo e ha mantenuto il sequestro sui beni. A. ha presentato ricorso contro tale decisione, sostenendo che la richiesta di assistenza non riguardasse espressamente il suo conto e che la misura fosse sproporzionata, essendo parte della documentazione già stata trasmessa nell'ambito di una precedente richiesta nel 2017.
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Portogallo è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e, sussidiariamente, dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità (art. 63 cpv. 1 AIMP) e il principio dell'utilità potenziale impongono che l'assistenza venga rifiutata solo se le misure richieste sono manifestamente prive di nesso con il reato perseguito. L'autorità di esecuzione (l'MPC) dispone di un margine di apprezzamento nell'interpretazione della richiesta di assistenza. Un'interpretazione estensiva è ammissibile, qualora siano soddisfatte le condizioni per l'assistenza, al fine di evitare richieste complementari. L'autorità di esecuzione ha un dovere di esaustività e proattività, che le consente di trasmettere documenti non espressamente menzionati ma utili all'indagine estera. Una richiesta di assistenza deve esporre i fatti in modo sufficiente a consentire all'autorità richiesta di verificare il rispetto delle condizioni di concessione, senza tuttavia richiedere un'esposizione esaustiva.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale penale federale (TPF) esamina se l'MPC abbia ecceduto il proprio mandato includendo il conto del ricorrente (A.) nelle misure di assistenza. Il TPF rileva l'esistenza di un nesso di connessione sufficiente tra il conto del ricorrente e l'indagine portoghese, poiché tale conto è stato accreditato di un importo di 3 milioni di euro proveniente da una società il cui beneficiario economico era il padre, C., oggetto del procedimento. La richiesta portoghese, pur non nominando A., era formulata in termini molto ampi, mirando al sequestro di "tutti i fondi depositati su conti bancari detenuti da C. presso istituti bancari svizzeri". Il TPF ritiene che tale formulazione, combinata con il nesso di connessione e il dovere di proattività dell'MPC, autorizzasse un'interpretazione estensiva includente il conto del ricorrente. In merito all'argomento della precedente trasmissione di documenti, il TPF osserva che la nuova richiesta copre un periodo molto più lungo (otto anni aggiuntivi). Spetta all'autorità richiedente, e non all'MPC, valutare l'utilità di tali informazioni complementari. Il TPF conclude che l'MPC non ha violato il principio di proporzionalità ordinando la trasmissione della documentazione e il mantenimento del sequestro, essendo tali misure giustificate dal nesso con il reato e dall'obiettivo di garantire un credito di 399 milioni di euro.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso. La decisione dell'MPC di ordinare la trasmissione della documentazione bancaria e di mantenere il sequestro è confermata. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
