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Assistenza giudiziaria internazionale: proporzionalità, interpretazione estensiva della richiesta e dovere di proattività dell'autorità di esecuzione

20 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 11.11.2025, RR.2024.57

Fatti

Nell'ambito di un'indagine per abuso di fiducia aggravato e riciclaggio di denaro condotta nei confronti di C., il Ministero pubblico del Portogallo ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha ordinato il sequestro di una relazione bancaria intestata ad A., figlia di C. Successivamente, nella sua decisione di chiusura, il MPC ha ordinato la trasmissione della documentazione relativa a tale conto alle autorità portoghesi e ha mantenuto il sequestro dei beni.

A. ricorre contro tale decisione, sostenendo che il suo conto non fosse espressamente oggetto della richiesta di assistenza, la quale mirava esclusivamente al padre C. La ricorrente invoca una violazione del principio di proporzionalità, sottolineando che le autorità portoghesi avevano già ricevuto parte di tale documentazione nell'ambito di una precedente richiesta nel 2017, senza tuttavia darvi seguito.


Diritto

Il Tribunale penale federale richiama i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, in particolare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

Si fonda sul principio di proporzionalità (art. 63 cpv. 1 AIMP), che lascia un ampio margine di apprezzamento allo Stato richiedente in merito all'utilità delle informazioni richieste. L'assistenza può essere rifiutata solo se le misure sono manifestamente prive di nesso con il reato. L'autorità di esecuzione svizzera non deve eccedere l'oggetto della richiesta, ma può e deve interpretarla in modo ragionevole, se non estensivo, agendo con proattività come se stesse conducendo l'indagine in prima persona.

Tale dovere di esaustività è guidato dal principio dell'«utilità potenziale»: l'assistenza mira a scoprire fatti e prove, anche quelli di cui l'autorità richiedente non sospetta l'esistenza. È pertanto possibile trasmettere documenti non esplicitamente menzionati nella richiesta, qualora presentino un nesso sufficiente con l'indagine.


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali rileva che la richiesta portoghese, sebbene mirasse principalmente a C., era formulata in termini molto ampi, richiedendo il sequestro di «tutti i fondi depositati su conti bancari detenuti da C. presso istituti bancari svizzeri».

Il tribunale stabilisce un nesso di connessione sufficiente tra il conto della ricorrente (A.) e i fatti addebitati al padre (C.). Tale conto è stato infatti accreditato di un importo di 4 milioni di euro proveniente da una società di cui C. era l'avente diritto economico, struttura a sua volta menzionata nella richiesta di assistenza. Tale legame giustifica un'interpretazione estensiva della richiesta da parte del MPC e l'inclusione del conto della ricorrente nelle misure di assistenza, in conformità con il suo dovere di proattività.

In merito all'argomento relativo alla precedente trasmissione di documenti, la Corte osserva che la nuova richiesta copre un periodo molto più ampio (fino al 2022, contro l'agosto 2014 del precedente). Spetta all'autorità richiedente, e non al MPC, valutare l'utilità di tale documentazione complementare.

Infine, il mantenimento del sequestro è ritenuto proporzionato alla luce del nesso di connessione e dell'obiettivo della richiesta, che mira a garantire un credito di 399 milioni di euro. Il MPC non ha pertanto ecceduto il proprio mandato.


Esito

Il ricorso è respinto. La decisione del MPC che ordina la trasmissione della documentazione bancaria e il mantenimento del sequestro è confermata. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni