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Assistenza giudiziaria - Ritiro della domanda da parte dello Stato richiedente e ripartizione delle spese processuali

02 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 07.04.2025, RR.2024.155

Fatti

Le autorità serbe hanno inviato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito di un'indagine per una potenziale frode fiscale. In esecuzione di tale richiesta, il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (MP-GE) ha ordinato la consegna della documentazione bancaria relativa a un conto detenuto dalla società A. BV.

Quest'ultima ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nel corso del procedimento, la Serbia ha ritirato la propria richiesta di assistenza, rendendo di fatto il ricorso privo di oggetto. L'unica questione rimasta da dirimere era quella relativa alla ripartizione delle spese processuali del ricorso.


Diritto

Quando un procedimento di ricorso diviene privo di oggetto (ad esempio, a seguito del ritiro della richiesta di assistenza da parte dello Stato richiedente), il tribunale deve statuire sulle spese tenendo conto della situazione che prevaleva prima dell'evento che ha posto fine alla controversia.

La ripartizione delle spese si basa su una valutazione sommaria dell'esito probabile del ricorso: le spese sono poste a carico della parte che verosimilmente avrebbe perso se il procedimento fosse stato portato a termine.

A tal fine, il tribunale esamina, sulla base degli atti, se le condizioni per l'assistenza (in particolare la doppia punibilità, la proporzionalità e il carattere penale del procedimento estero) apparissero soddisfatte e se le censure del ricorrente avessero probabilità di successo.


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali ha proceduto a un esame sommario del merito del ricorso di A. BV per determinare chi avrebbe probabilmente soccombuto.


La ricorrente sollevava diverse censure: violazione del diritto di essere sentita, assenza di doppia punibilità, violazione del principio di proporzionalità e natura civile anziché penale del procedimento serbo.

Il tribunale ha ritenuto che nessuno di tali argomenti sarebbe verosimilmente stato accolto:

  1. Gli argomenti della ricorrente riguardavano per lo più la difesa nel merito (argomenti a discarico), che non trovano spazio in un procedimento di assistenza giudiziaria.
  2. I fatti descritti dalla Serbia (strutture societarie e prestiti simulati per eludere le imposte su un importo ingente) corrispondevano prima facie alla nozione di frode fiscale ai sensi della legge sull'assistenza giudiziaria (AIMP), soddisfacendo così il requisito della doppia punibilità.
  3. La consegna della documentazione bancaria richiesta rispettava il principio di proporzionalità, poiché sussisteva un legame oggettivo sufficiente tra il conto della società e i sospetti di frode fiscale.
  4. Il procedimento condotto in Serbia rivestiva effettivamente un carattere penale ai sensi del diritto svizzero.

Il tribunale ha concluso che le condizioni per l'assistenza erano soddisfatte e che la decisione del MP-GE era giustificata. Di conseguenza, il ricorso di A. BV sarebbe stato molto probabilmente respinto.


Esito

La Corte dei reclami ha constatato che il ricorso era divenuto privo di oggetto e ha cancellato la causa dal ruolo.

Basandosi sull'esito probabile della controversia, ha ritenuto che la ricorrente sarebbe soccombente. Ha pertanto posto a suo carico una tassa di giustizia di CHF 1'000.-- per le spese del procedimento di ricorso.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni