
TPF, 07.04.2025, RR.2024.153, RR.2024.154
Fatti
Le autorità serbe hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito di un'indagine per truffa fiscale. Il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (MP-GE) ha accolto la richiesta e ha ordinato la consegna della documentazione relativa a due conti bancari, uno intestato alla società A. LLC e l'altro a una persona fisica, B.
A. LLC e B. hanno presentato ricorso contro tali decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nel corso della procedura di ricorso, le autorità serbe hanno ritirato la loro richiesta di assistenza.
Diritto
Quando un processo diviene privo di oggetto, il tribunale lo stralcia dal ruolo e statuisce sulle spese processuali. La decisione sulle spese viene presa tenendo conto dello stato di fatto esistente prima dell'evento che ha posto fine alla controversia (nella fattispecie, il ritiro della richiesta di assistenza).
Il tribunale procede a una valutazione sommaria dell'esito probabile della controversia: le spese sono poste a carico della parte che verosimilmente sarebbe soccombuta se la procedura fosse stata portata a termine.
In tale contesto, la Corte richiama diversi principi dell'assistenza giudiziaria:
- Gli argomenti a discarico (relativi al merito dell'accusa nello Stato richiedente) sono inammissibili nella procedura di assistenza.
- L'assistenza è concessa in caso di sospetto di truffa fiscale, definita in senso ampio come un inganno astuto volto a sottrarre un importo rilevante (superiore a CHF 15'000.-).
- Il diritto di invocare una violazione dei diritti fondamentali (art. 2 AIMP) è limitato: esso non spetta in linea di principio né alle persone giuridiche, né alle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato richiedente.
Applicazione al caso concreto
Il ritiro della richiesta di assistenza da parte della Serbia ha reso i ricorsi di A. LLC e B. privi di oggetto.
Per statuire sulle spese, la Corte dei reclami penali ha esaminato l'esito probabile dei ricorsi. Ha ritenuto che sarebbero stati molto verosimilmente respinti per i seguenti motivi:
- Gli argomenti delle ricorrenti sull'assenza di violazione del diritto fiscale serbo costituivano mezzi a discarico, inammissibili in materia di assistenza.
- I fatti descritti dalla Serbia (struttura complessa di società e prestiti simulati per eludere l'imposta) soddisfacevano prima facie le condizioni della truffa fiscale ai sensi del diritto svizzero, rispettando così il requisito della doppia incriminazione.
- Le ricorrenti non potevano invocare validamente l'art. 2 AIMP, poiché A. LLC è una persona giuridica e B. ha il proprio domicilio in Italia.
- Anche le altre doglianze, in particolare quella relativa alla proporzionalità, sarebbero state respinte.
Dato che le ricorrenti avrebbero verosimilmente perso la causa, spetta a loro sostenere le spese processuali.
Esito
La Corte dei reclami ha riunito le due cause, ha constatato che i ricorsi erano divenuti privi d'oggetto e ha stralciato la causa dai ruoli. Ha posto una tassa di giustizia di CHF 2'000.- a carico solidale delle ricorrenti.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
