
TPF, 13.11.2025, RR.2024.147
Fatti
L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) sta conducendo un procedimento penale nei confronti di B., un ex alto funzionario, per sospetta corruzione. Tra il 2015 e il 2016, B. avrebbe favorito illegalmente aziende controllate da F. accelerando i loro rimborsi IVA in cambio di tangenti. Tali fondi sarebbero transitati attraverso diverse società, tra cui la ricorrente A. Ltd.
In tale contesto, il 29 settembre 2021 il NABU ha inviato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, richiedendo la trasmissione di documenti bancari (periodo dal 5 maggio 2015 al 31 dicembre 2016) e degli indirizzi IP collegati ai conti di A. Ltd. e di altre società.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha ordinato la produzione dei documenti. Il 7 novembre 2024, con decreto di chiusura parziale, l'MPC ha autorizzato la trasmissione dei documenti bancari di A. Ltd. alle autorità ucraine. A. Ltd. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Diritto
La Corte ricorda i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Svizzera e l'Ucraina, basati principalmente sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e, in via sussidiaria, sulla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
- Competenza dell'autorità richiedente : L'assistenza non può essere rifiutata per incompetenza dell'autorità richiedente se non nel caso in cui quest'ultima sia manifestamente incompetente. L'organizzazione interna delle competenze giudiziarie dello Stato richiedente non è, in linea di principio, esaminata dallo Stato richiesto.
- Principio di proporzionalità e pertinenza potenziale : La trasmissione di documenti è ammessa se questi presentano una pertinenza potenziale ("potenzielle Erheblichkeit") per l'inchiesta estera. Non spetta alle autorità svizzere giudicare l'utilità o la necessità delle prove per il procedimento estero. La domanda non deve tuttavia costituire una ricerca di prove indiscriminata ("fishing expedition"). La persona interessata ha l'obbligo di collaborare e di dimostrare in modo concreto e motivato per quale motivo determinati documenti sarebbero privi di pertinenza.
- Segreto professionale dell'avvocato : La protezione copre solo le attività tipiche della professione di avvocato (consulenza giuridica, rappresentanza in giudizio) e non le attività commerciali o di gestione.
- Principio di specialità : Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo nell'ambito del procedimento per il quale l'assistenza è stata concessa. Il rispetto di tale principio da parte di uno Stato parte di un trattato è presunto in virtù del principio della fiducia.
- Motivi di rifiuto (art. 2 AIMP) : L'assistenza giudiziaria è negata se il procedimento all'estero viola i principi fondamentali della CEDU. Una persona giuridica può in linea di principio invocare questo articolo solo se essa stessa è imputata nel procedimento estero.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami respinge tutti i motivi di ricorso della ricorrente:
- Competenza del NABU : La Corte conferma la propria giurisprudenza costante secondo cui il NABU è un'autorità giudiziaria abilitata a formulare richieste di assistenza giudiziaria. Poiché l'indagine era in corso al momento della richiesta e quest'ultima è stata convalidata da un procuratore e da un tribunale ucraini, non sussiste alcuna manifesta incompetenza.
- Proporzionalità : I documenti bancari sono ritenuti potenzialmente pertinenti per ricostruire i flussi finanziari legati ai sospetti di corruzione. Il conto della ricorrente è esplicitamente menzionato nella richiesta come possibile strumento per il transito di fondi illeciti. Il periodo coperto dai documenti è adeguato.
- Segreto professionale dell'avvocato : L'argomentazione è respinta. Da un lato, la ricorrente non ha sollevato tale punto in modo sufficientemente motivato e tempestivo dinanzi al MPC, perdendo così il diritto di farlo in sede di ricorso. Dall'altro, trasmettendo i documenti alla propria banca, ha rinunciato a un'eventuale protezione.
- Protezione dei dati e situazione in Ucraina (art. 2 AIMP) : La ricorrente, in quanto persona giuridica non imputata nel procedimento ucraino, non ha titolo per invocare una violazione dei propri diritti procedurali fondamentali. Inoltre, la Corte ritiene che non esistano indizi concreti che il sistema giudiziario ucraino non sia più funzionante nonostante la guerra. I timori di una presa di controllo da parte della Russia sono giudicati speculativi.
- Principio di specialità : La Corte si fonda sul principio di fiducia nei confronti dell'Ucraina. L'ordinanza del MPC contiene una riserva di specialità. La pubblicazione su internet di documenti provenienti da un'udienza pubblica in Ucraina da parte di terzi rientra nel diritto processuale ucraino e non costituisce una violazione del principio di specialità da parte delle autorità richiedenti.
Esito
Il ricorso è integralmente respinto. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 5'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
