Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria internazionale all'Ucraina - Competenza del NABU, proporzionalità e principio di specialità

26 January 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 13.11.2025, RR.2024.145

Fatti

L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) sta conducendo un procedimento penale nei confronti di B., un ex alto funzionario, per sospetta corruzione. B. è sospettato di aver manipolato, tra il 2015 e il 2016, gli elenchi dei rimborsi IVA per favorire imprese controllate da F., in cambio di tangenti. Tali fondi illeciti sarebbero transitati attraverso diverse società, tra cui la ricorrente A. AG.


In tale contesto, il NABU ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, richiedendo la trasmissione di documenti bancari (periodo 2015-2016) e degli indirizzi IP collegati al conto di A. AG. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l'acquisizione dei documenti e, con decisione di chiusura parziale del 7 novembre 2024, ne ha autorizzato la trasmissione all'Ucraina. La società A. AG ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.


Diritto

La Corte richiama i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, basati sulle convenzioni europee (in particolare la CEAG) e sulla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

  1. Competenza dell'autorità richiedente : L'assistenza può essere rifiutata solo se lo Stato richiedente è manifestamente incompetente. La ripartizione interna delle competenze giudiziarie all'interno di tale Stato non deve essere esaminata dalla Svizzera, purché la domanda provenga da un'autorità giudiziaria riconosciuta.
  2. Principio di proporzionalità e pertinenza potenziale : I documenti richiesti devono essere trasmessi se presentano una pertinenza potenziale per l'inchiesta estera. È sufficiente che possano essere utili, anche come prova a discarico. Spetta alla parte ricorrente dimostrare in modo preciso per quale motivo determinati documenti sarebbero manifestamente inutili ai fini dell'inchiesta.
  3. Segreto professionale dell'avvocato : Tale segreto protegge solo le attività tipiche della professione di avvocato (consulenza giuridica, rappresentanza in giudizio) e non le attività commerciali. Inoltre, il diritto di avvalersene può decadere se le obiezioni non vengono sollevate tempestivamente o se i documenti vengono volontariamente trasmessi a terzi (come una banca).
  4. Ostacoli all'assistenza (art. 2 AIMP) : Una persona giuridica non accusata nel procedimento estero non ha, in linea di principio, legittimazione a invocare una violazione dei propri diritti fondamentali o dei principi procedurali garantiti dalla CEDU.
  5. Principio di specialità : In virtù del principio di fiducia, si presume che lo Stato richiedente rispetterà la clausola di specialità (utilizzo delle informazioni esclusivamente per il procedimento in oggetto), salvo in presenza di indizi concreti contrari.


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami applica tali principi agli argomenti della ricorrente:

  1. Competenza del NABU : La Corte conferma la propria giurisprudenza costante secondo cui il NABU è un'autorità giudiziaria abilitata a formulare richieste di assistenza giudiziaria. Gli argomenti della ricorrente in merito a un mutamento di competenza interna in Ucraina dopo l'apertura dell'inchiesta sono ritenuti irrilevanti, poiché non vi è alcuna indicazione di un'incompetenza manifesta.
  2. Proporzionalità : Si sospetta che il conto di A. AG sia stato utilizzato come canale per il trasferimento di tangenti. I documenti bancari sono pertanto potenzialmente pertinenti per ricostruire i flussi finanziari. Il periodo richiesto corrisponde a quello dei reati contestati. La consegna dei documenti è ritenuta proporzionata.
  3. Segreto professionale dell'avvocato : La ricorrente non ha invocato il segreto professionale in modo sufficientemente dettagliato e tempestivo dinanzi al MPC. È pertanto decaduta dal diritto di farlo in sede di ricorso. Inoltre, trasmettendo i documenti alla propria banca, ha rinunciato alla tutela del segreto.
  4. Ostacoli all'assistenza giudiziaria e situazione in Ucraina : In quanto persona giuridica non accusata, A. AG non ha titolo per invocare l'art. 2 AIMP. La Corte aggiunge che, nonostante la guerra, non sussistono elementi concreti che indichino che la giustizia ucraina non sia più funzionale. I timori di una futura presa di controllo da parte della Russia sono pure speculazioni.
  5. Principio di specialità : La decisione del MPC include una clausola di specialità. La pubblicazione su internet di documenti provenienti da un altro caso di assistenza giudiziaria non costituisce una violazione del principio di specialità da parte delle autorità ucraine. Ciò rientra nella pubblicità dei dibattimenti giudiziari in Ucraina, che può differire dalle pratiche svizzere, ma non prova l'intenzione di utilizzare le informazioni per altri scopi.


Esito

Il Tribunale penale federale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione del MPC di autorizzare la consegna dei documenti bancari di A. AG alle autorità ucraine. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni