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Assistenza giudiziaria con il Kuwait: decesso dell'imputato, principio di specialità e proporzionalità della consegna di documenti bancari

16 February 2026

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TPF, 10.12.2025, RR.2024.135

Fatti

Il Kuwait ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'indagine per appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro nei confronti di B., ex direttore generale dell'Istituto D., e di sua moglie C. I due sono sospettati di aver percepito retrocessioni illecite da partner commerciali dell'Istituto, in particolare tramite un intermediario d'affari di nome E.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è stato incaricato dell'esecuzione della richiesta. In tale contesto, ha ordinato la trasmissione alle autorità kuwaitiane della documentazione bancaria relativa a un conto detenuto dalla Fondazione A. presso la banca F. La Fondazione A. è una fondazione di famiglia del Liechtenstein costituita da E., del quale è stato l'avente diritto economico fino al 2012.

La Fondazione A. ricorre contro la decisione di chiusura del MPC che ordina la consegna di tali documenti. In particolare, invoca il decesso di B. avvenuto nel 2022, una violazione del principio di specialità e una violazione del principio di proporzionalità.


Diritto

Il Tribunale penale federale (TPF) richiama i principi giuridici applicabili in materia di assistenza giudiziaria internazionale:

  1. Prosecuzione della procedura di assistenza: secondo una giurisprudenza costante, solo un ritiro formale della richiesta da parte dello Stato richiedente può giustificare l'abbandono della sua esecuzione da parte della Svizzera. Il decesso di un indagato non comporta automaticamente la fine della procedura di assistenza, soprattutto se l'indagine estera riguarda anche altre persone.
  2. Principio di specialità (art. 67 AIMP): le informazioni ottenute tramite assistenza possono essere utilizzate solo per il procedimento penale per il quale sono state richieste. La Svizzera presume che lo Stato richiedente rispetterà tale principio. Una violazione passata non è sufficiente a ribaltare tale presunzione. Inoltre, solo le persone che corrono un rischio concreto e personale di un utilizzo proibito delle informazioni possono invocare la violazione di tale principio.
  3. Principio di proporzionalità (art. 63 AIMP): l'esame dell'autorità svizzera si basa sul criterio dell'«utilità potenziale» delle informazioni per l'indagine estera. È sufficiente che sussista un nesso di connessione adeguato tra i fatti oggetto di indagine e i documenti richiesti. La valutazione dell'effettiva utilità o della necessità delle prove spetta al giudice di merito dello Stato richiedente. Tale principio giustifica la trasmissione di una documentazione completa, anche se copre un periodo più ampio di quello dell'indagine, al fine di comprendere l'intero meccanismo delittuoso ed evitare richieste complementari.


Applicazione al caso concreto

Il TPF applica tali principi agli argomenti della ricorrente:

  1. Sul decesso dell'indagato B.: non avendo le autorità kuwaitiane ritirato la loro richiesta, la procedura di assistenza deve proseguire. Inoltre, l'indagine in Kuwait riguarda anche la moglie di B. e nulla indica che il procedimento nei suoi confronti sia concluso. Il motivo di ricorso è pertanto respinto.
  2. Sul principio di specialità: la ricorrente sostiene che documenti trasmessi in precedenza sarebbero stati utilizzati in un procedimento civile in Inghilterra. Il TPF ritiene tale doglianza inoperante. La ricorrente non dimostra in che modo subirebbe un pregiudizio personale e diretto da tale preteso utilizzo, non essendo parte di quel procedimento. Inoltre, il TPF rileva che il MPC ha correttamente ricordato allo Stato richiedente l'obbligo di rispettare il principio di specialità, il che è considerato sufficiente.
  3. Sul principio di proporzionalità: Il TPF ritiene che i documenti bancari presentino un'utilità potenziale per l'indagine kuwaitiana. Il conto della Fondazione A. è stato costituito e controllato da E., attore centrale del sistema di retrocessioni. È stato alimentato da milioni provenienti da una società controllata da E. durante il periodo oggetto dell'indagine. Tale nesso di connessione è sufficiente a giustificare la trasmissione. Spetta alle autorità kuwaitiane, e non a quelle svizzere, determinare l'effettiva pertinenza di tali documenti. La trasmissione dell'intera documentazione, dall'apertura alla chiusura del conto, è ritenuta proporzionata.


Esito

Il Tribunale penale federale respinge il ricorso della Fondazione A. e conferma la decisione del MPC di concedere l'assistenza giudiziaria al Kuwait tramite la consegna della documentazione bancaria richiesta. Le spese processuali sono a carico della ricorrente.




Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni