
TPF, 02.04.2026, RH.2026.2, RP.2026.15
Fatti
Le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di A., cittadina italiana, per i reati di omicidio e lesioni personali gravi. È accusata di aver sistematicamente maltrattato, insieme al compagno, il figlio minorenne, causandone il decesso nel novembre 2024.
Sulla base di una segnalazione di SIRENE Italia, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato l'arresto provvisorio di A. in Svizzera. La donna è stata arrestata il 13 marzo 2026 in Ticino. Durante l'interrogatorio, ha confermato la propria identità ma ha rifiutato la procedura di estradizione semplificata. L'UFG ha quindi emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione.
A. ha presentato ricorso contro tale ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. In via principale, chiede l'annullamento della detenzione e, in via subordinata, la scarcerazione previa adozione di misure sostitutive (ritiro dei documenti d'identità, arresti domiciliari, obbligo di presentazione, sorveglianza elettronica). Parallelamente, ha inoltrato istanza di gratuito patrocinio.
Diritto
La Corte dei reclami penali esamina la legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione, senza pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza dell'estradizione stessa. La procedura è disciplinata da un insieme di trattati internazionali (in particolare la Convenzione europea di estradizione e l'acquis di Schengen) e, in via sussidiaria, dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Secondo una giurisprudenza costante e rigorosa, la detenzione della persona perseguita costituisce la regola durante l'intera procedura di estradizione, mentre la scarcerazione rimane l'eccezione. Per derogare a tale principio, devono essere soddisfatte condizioni rigorose. L'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP consente la scarcerazione se è verosimile che la persona non si sottrarrà all'estradizione (assenza di pericolo di fuga) né comprometterà l'istruzione penale (assenza di pericolo di collusione). Tali condizioni sono cumulative. La scarcerazione può essere ordinata anche qualora l'estradizione appaia manifestamente irricevibile (art. 51 cpv. 1 AIMP) o per altri motivi eccezionali (art. 47 cpv. 2 AIMP).
In merito al gratuito patrocinio (art. 65 PA e 29 cpv. 3 Cost.), viene concessa se sono soddisfatte due condizioni cumulative:
- L'indigenza del richiedente: quest'ultimo non dispone delle risorse necessarie per sostenere le spese processuali senza intaccare il proprio minimo vitale.
- Le probabilità di successo del ricorso: le conclusioni non devono apparire sin da subito prive di fondamento. Un ricorso è considerato privo di probabilità di successo se le prospettive di esito positivo sono nettamente inferiori ai rischi di insuccesso.
Applicazione al caso concreto
La ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga. Sottolinea i suoi legami familiari in Svizzera (vive a Vacallo dal 2025 con il compagno e le loro due figlie molto piccole), la sua attività di casalinga, la sua precaria situazione finanziaria e l'assenza di legami in altri Paesi. Ritiene che la presenza dei figli in tenera età renda improbabile qualsiasi fuga. Contesta inoltre qualsiasi pericolo di collusione, trattandosi di fatti risalenti nel tempo e avendo già fornito la propria versione agli inquirenti.
La Corte dei reclami penali respinge tale argomentazione basandosi sulla giurisprudenza molto restrittiva in materia. Ricorda che, anche in casi precedenti, forti legami familiari e sociali in Svizzera non sono stati sufficienti a escludere il pericolo di fuga di fronte alla prospettiva di una lunga pena detentiva.
Nel caso di specie, la Corte rileva diversi elementi che fondano un pericolo di fuga concreto e marcato:
- La gravità dei fatti contestati (omicidio) e l'importante pena prevista in Italia (fino a 10 anni di reclusione) costituiscono un forte incentivo alla fuga.
- La debolezza dei legami con la Svizzera: la ricorrente vi risiede solo da poco tempo (2025) ed è in attesa di un permesso di soggiorno.
- Il comportamento precedente: la ricorrente ha lasciato l'Italia pur essendo a conoscenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti, il che dimostra una propensione a sottrarsi alla giustizia.
Di fronte a questo elevato pericolo di fuga, le misure sostitutive proposte (braccialetto elettronico, ritiro dei documenti, ecc.) sono giudicate insufficienti per contrastarlo efficacemente. La Corte osserva che l'UFG ha preso provvedimenti per i figli della ricorrente: la più piccola è detenuta con la madre in condizioni adeguate, mentre la maggiore è stata collocata in una struttura di protezione. L'UFG ha inoltre interpellato le autorità italiane in merito alla sorte dei figli in caso di estradizione. La detenzione è dunque giudicata proporzionata.
Per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, la Corte constata che il ricorso era sin dall'inizio privo di probabilità di successo. Alla luce della giurisprudenza costante e dei fatti del dossier, gli argomenti sollevati contro il pericolo di fuga erano manifestamente destinati all'insuccesso. Non essendo soddisfatta la condizione relativa alle probabilità di successo, la richiesta di assistenza giudiziaria viene respinta, indipendentemente dalla situazione finanziaria della ricorrente.
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale respinge il ricorso e conferma l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita viene respinta. Le spese processuali, fissate a 500 franchi, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
