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Detenzione ai fini di estradizione: Proroga del termine per il deposito della domanda formale (art. 16 par. 4 CEEstr vs art. 50 cpv. 1 AIMP)

06 February 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 18.12.2025, RH.2025.27

Fatti

Il 18 novembre 2025, A., cittadino statunitense e tedesco, è stato arrestato nel Cantone di Zurigo ai fini dell'estradizione verso la Germania. L'arresto faceva seguito a un mandato di cattura emesso dal tribunale di primo grado di Hannover per truffa professionale. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ne ha ordinato la detenzione in vista dell'estradizione.

Su richiesta delle autorità tedesche, l'UFG ha prorogato a 40 giorni il termine per la presentazione della domanda formale di estradizione. A. ha presentato istanza di scarcerazione, che è stata respinta dall'UFG. Ha quindi presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, sostenendo che la sua detenzione fosse divenuta illegittima dopo la scadenza del termine iniziale di 18 giorni. A suo avviso, l'UFG non aveva dimostrato l'esistenza di "motivi particolari" che giustificassero una proroga del termine, come richiesto dall'art. 50 cpv. 1 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

Diritto

La Corte ricorda che la detenzione è la regola durante una procedura di estradizione, al fine di garantire che la Svizzera possa adempiere ai propri obblighi convenzionali. La scarcerazione è concessa solo in via eccezionale e a condizioni rigorose.

L'estradizione tra la Svizzera e la Germania è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEE). Il diritto interno svizzero, in particolare l'AIMP, si applica solo se il trattato non disciplina una questione in modo esaustivo o se risulta più favorevole.

L'art. 50 cpv. 1 AIMP prevede che il termine per presentare la domanda formale di estradizione possa essere prorogato da 18 a 40 giorni per "motivi particolari". Tuttavia, l'art. 16 cpv. 4 CEE, che prevale sul diritto interno, stabilisce che la detenzione provvisoria può essere revocata se la domanda di estradizione non è pervenuta entro 18 giorni, ma che non deve in alcun caso superare i 40 giorni dall'arresto. Tale disposizione convenzionale non subordina l'applicazione del termine massimo di 40 giorni all'esistenza di motivi particolari.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale penale federale rileva che la disposizione applicabile nella fattispecie non è l'art. 50 cpv. 1 AIMP, invocato dal ricorrente, bensì l'art. 16 par. 4 CEE.

In conformità alla convenzione, il termine per la presentazione della domanda formale di estradizione può arrivare fino a 40 giorni senza che lo Stato richiedente debba giustificare motivi particolari. Di conseguenza, la decisione dell'UFG di concedere la proroga richiesta dalle autorità tedesche è conforme al diritto.

Al momento in cui il tribunale si pronuncia, il termine massimo di 40 giorni dall'arresto del ricorrente non è ancora decorso. La detenzione rimane pertanto legittima.

Esito

Il Tribunale penale federale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 1'000.-, sono state poste a carico del ricorrente.