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Istanza di revisione - Distinzione tra inavvertenza (art. 121 lett. d LTF) e critica della valutazione giuridica

22 January 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 05.12.2025, 9F_24/2025

Fatti

Il ricorso in materia fiscale di un contribuente è stato respinto dal Tribunale federale (sentenza 9C_155/2025). La sua prima istanza di revisione contro tale sentenza è stata parimenti respinta, poiché il ricorrente si limitava a contestare la valutazione giuridica del Tribunale (sentenza 9F_14/2025). Il contribuente ha quindi presentato una seconda istanza di revisione, questa volta contro la sentenza che aveva respinto la sua prima richiesta.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che le proprie sentenze, passate in giudicato al momento della pronuncia, possono essere impugnate solo attraverso la via straordinaria della revisione (art. 121 e segg. LTF). Una nuova istanza di revisione contro una sentenza di revisione è in linea di principio ammissibile. Il motivo di revisione per mancata considerazione di fatti rilevanti risultanti dagli atti per inavvertenza (art. 121 lett. d LTF) sussiste quando il tribunale ha omesso di considerare un fatto importante che emerge dagli atti, oppure lo ha letto in modo errato, discostandosi inavvertitamente dal suo tenore esatto. Tale nozione si riferisce all'accertamento del fatto in sé e non alla sua valutazione giuridica. La revisione non costituisce un mezzo di ricorso per ottenere un nuovo esame di una sentenza di cui si contesta la valutazione giuridica.

Applicazione al caso concreto

Il richiedente invoca l'art. 121 lett. d LTF, sostenendo che il Tribunale federale abbia omesso di considerare "fatti determinanti" quali il suo status fiscale di frontaliere, l'ambito di applicazione di determinate leggi fiscali o il principio di legalità. Il Tribunale federale rileva che i punti sollevati dal richiedente non costituiscono fatti ignorati per inavvertenza, bensì argomentazioni di natura giuridica. In realtà, sotto le spoglie di un'istanza di revisione per inavvertenza, il richiedente si limita a riformulare e amplificare le critiche già mosse contro la valutazione giuridica della Corte nella sua precedente istanza. Le condizioni per una revisione non sono pertanto soddisfatte.

Esito

L'istanza di revisione è respinta. Le spese giudiziarie (CHF 1'500.-) sono poste a carico del richiedente. Il Tribunale federale avverte che ogni ulteriore scritto relativo a questa causa sarà d'ora in avanti archiviato senza seguito.









Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau