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Tassazione di un'indennità per licenziamento in tronco: qualificazione di torto morale quando il licenziamento è oggettivamente giustificato ma intimato tardivamente

16 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 19.01.2026, 9C_96/2024

Fatti

Un dirigente di un ufficio federale è stato licenziato in tronco per gravi violazioni del dovere di fedeltà (false note spese, registrazione errata dell'orario di lavoro, conflitti di interesse). Adito con ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che i motivi del licenziamento erano oggettivamente fondati e sufficientemente gravi da giustificare una risoluzione immediata. Tuttavia, ha ritenuto che il datore di lavoro avesse agito con ritardo dopo aver appreso i fatti, perdendo così il diritto di licenziare con effetto immediato. Il licenziamento è stato quindi qualificato come ingiustificato per tale motivo formale.

Il TAF ha riconosciuto al dipendente un'indennità pari a otto mensilità di salario lordo (CHF 133'102.30) ai sensi dell'art. 34b cpv. 1 lett. a della Legge sul personale federale (LPers). Nella dichiarazione fiscale 2017, i coniugi hanno dichiarato tale importo come reddito non imponibile. L'amministrazione fiscale del Cantone di Berna lo ha riqualificato come reddito imponibile. I successivi ricorsi dei contribuenti sono stati respinti dalle istanze cantonali.

Diritto

In virtù del principio dell'imposizione globale del reddito (art. 16 LIFD), tutte le entrate sono in linea di principio imponibili. L'art. 24 lett. g LIFD prevede un'eccezione per le somme versate a titolo di riparazione del danno morale ("Genugtuungssummen"). Secondo il diritto civile (art. 49 CO), un'indennità per danno morale presuppone una lesione della personalità di gravità eccezionale; una lesione lieve non è sufficiente.

Nella sua giurisprudenza (DTF 148 II 551), il Tribunale federale ha stabilito che l'indennità per licenziamento abusivo (art. 336a CO) è integralmente esente, poiché il suo scopo principale è riparare il danno morale causato al dipendente, anche se possiede una funzione punitiva. L'indennità per licenziamento immediato ingiustificato (art. 34b LPers, ricalcato sull'art. 337c CO) persegue scopi analoghi (riparazione, sanzione).

La qualificazione fiscale di un'indennità è indipendente dal suo trattamento in materia di assicurazioni sociali (AVS), ambito nel quale tali indennità sono generalmente esenti da contributi.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale deve stabilire se l'indennità percepita dal ricorrente, a seguito di un licenziamento in tronco ritenuto ingiustificato esclusivamente per la sua tardività, costituisca un risarcimento per torto morale esente da imposte.

Il Tribunale federale opera una distinzione cruciale:

  1. Un licenziamento abusivo (ad es. discriminatorio) o un licenziamento in tronco privo di un giusto motivo sostanziale comporta intrinsecamente una grave lesione della personalità, giustificando la qualifica di torto morale.
  2. Nel caso di specie, il licenziamento era oggettivamente giustificato dalle gravi mancanze commesse dal dipendente. L'illegalità risiede unicamente nel ritardo con cui il datore di lavoro ha agito. La lesione della personalità si limita pertanto al fatto che il dipendente è stato mantenuto in una situazione di incertezza prolungata.

Il TAF aveva del resto qualificato esso stesso la lesione della personalità come "lieve". Tuttavia, una lesione lieve non soddisfa i requisiti per un risarcimento per torto morale ai sensi dell'art. 49 CO

L'eccezione fiscale di cui all'art. 24 lett. g LIFD, che deve essere interpretata in modo restrittivo, non trova quindi applicazione. L'indennità versata non mirava principalmente a compensare una sofferenza morale, bensì a sanzionare un vizio procedurale del datore di lavoro. Di conseguenza, non può essere qualificata come somma esente.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. L'indennità di CHF 133'102.30 è confermata come reddito interamente imponibile ai fini delle imposte federali, cantonali e comunali.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau