Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterDiritto tributario

Requisiti di motivazione di un ricorso al Tribunale federale (art. 42 e 106 cpv. 2 LTF) e inammissibilità

06 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 13.01.2026, 9C_715/2025

Fatti

A un contribuabile è stata notificata una decisione di recupero fiscale e una multa per i periodi fiscali dal 2010 al 2016, sia per le imposte cantonali e comunali che per l'imposta federale diretta. Il suo reclamo (Einsprache) è stato respinto.

Il contribuabile ha successivamente presentato ricorso contro tale decisione presso un'autorità incompetente, il Tribunale dei ricorsi in materia fiscale del Cantone di Zurigo, che non è entrato nel merito e non ha trasmesso il ricorso all'autorità competente. Il contribuabile si è quindi rivolto al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, chiedendo la restituzione del termine di ricorso. Il Tribunale amministrativo ha dapprima confermato, in una decisione incidentale, che l'autorità adita erroneamente non aveva alcun obbligo di trasmissione. Successivamente, nella sentenza impugnata, ha respinto la domanda di restituzione del termine e, di conseguenza, non è entrato nel merito della controversia fiscale. Il contribuabile ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro quest'ultima decisione di non entrata nel merito.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda i requisiti di motivazione di un ricorso ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF). Il ricorrente deve esporre in modo conciso in che modo l'atto impugnato violi il diritto. La motivazione deve figurare nell'atto di ricorso stesso; un semplice rinvio ad altri scritti o agli atti del fascicolo è insufficiente.

Il ricorrente deve discutere i motivi della decisione impugnata e dimostrare, punto per punto, in che modo l'autorità precedente abbia violato il diritto. Una critica di natura puramente appellatoria non è sufficiente. Requisiti più rigorosi si applicano per la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF). Quando un ricorso è diretto contro una decisione di non entrata nel merito, il ricorrente deve spiegare specificamente perché l'istanza precedente avrebbe dovuto entrare nel merito.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che il ricorso non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione.

In primo luogo, il ricorrente si limita in gran parte a rinviare a scritti precedenti, il che è inammissibile.

In secondo luogo, la sua censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non è sufficientemente motivata. Egli sostiene di non aver avuto l'opportunità di esprimersi sulla restituzione del termine dopo una precedente decisione incidentale del Tribunale federale, ma non spiega in che modo tale decisione avrebbe dovuto far decorrere un nuovo termine o perché il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto attendere ulteriori osservazioni da parte sua.

In terzo luogo, e in modo decisivo, il ricorrente non intraprende alcuna discussione con i considerandi della sentenza impugnata. Non spiega in che modo il rifiuto del Tribunale amministrativo di restituirgli il termine di ricorso e la sua decisione di non entrata nel merito sarebbero contrari al diritto o arbitrari.

Il ricorso, non contenendo una motivazione sufficiente, è dichiarato manifestamente inammissibile.

Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie sono a carico del ricorrente.








Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau