
TF, 19.01.2026, 9C_711/2025
Fatti
Per il periodo fiscale 2021, una coppia ha dichiarato un reddito imponibile di circa 57.500 CHF (IFD) e 49.100 CHF (ICC), oltre a un patrimonio nullo. A seguito di una revisione, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha scoperto che il marito aveva acquistato oltre 100 veicoli per un valore complessivo superiore a 200.000 CHF, informandone l'amministrazione fiscale cantonale zurighese.
Invitata a fornire documenti e informazioni su tali transazioni, la coppia non ha fornito risposte nel merito, nemmeno dopo una diffida. L'amministrazione fiscale ha quindi proceduto a una tassazione d'ufficio, aggiungendo 90.000 CHF di reddito da attività lucrativa indipendente (commercio di veicoli) al reddito imponibile.
I contribuenti hanno contestato tale decisione, sostenendo che il loro utile fosse di soli 3.000 CHF. I loro reclami e ricorsi cantonali sono stati respinti. Si sono quindi rivolti al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda i requisiti di motivazione di un ricorso (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il ricorrente deve esporre in modo conciso in che modo l'atto impugnato violi il diritto, facendo riferimento ai considerandi della decisione precedente. Una critica di natura puramente appellatoria, che si limita a contrapporre la propria versione dei fatti senza dimostrare una violazione del diritto, è inammissibile.
In ambito fiscale, i contribuenti hanno l'obbligo di collaborare per consentire una tassazione completa e corretta (art. 126 cpv. 1 LIFD). Qualora non adempiano a tale obbligo nonostante una diffida, o se gli elementi fiscali non possono essere accertati in modo attendibile, l'autorità fiscale procede a una tassazione d'ufficio, secondo il proprio apprezzamento (art. 130 cpv. 2 LIFD). Tale tassazione può essere contestata solo se ritenuta inammissibile nel principio o se il suo risultato è manifestamente inesatto (art. 132 cpv. 3 LIFD).
Applicazione al caso concreto
L'istanza precedente ha giudicato giustificata la tassazione d'ufficio, poiché i contribuenti non avevano adempiuto al loro obbligo di collaborazione non fornendo le informazioni richieste sul commercio di veicoli. Ha inoltre ritenuto che i contribuenti non siano riusciti a dimostrare che la stima dei redditi supplementari di 90.000 CHF fosse manifestamente inesatta, definendo le loro spiegazioni contraddittorie, lacunose e poco credibili.
Dinanzi al Tribunale federale, i ricorrenti non contestano in alcun modo le motivazioni della sentenza cantonale. Si limitano ad affermazioni generiche e prive di riscontro (sostenendo di aver venduto solo sei veicoli) e a critiche di natura appellatoria (mettendo in dubbio la possibilità di acquistare oltre 100 veicoli per 200.000 CHF).
Il Tribunale federale rileva che il ricorso non contiene alcuna argomentazione giuridica che dimostri in che modo la decisione impugnata violi il diritto federale. La motivazione è pertanto manifestamente insufficiente ai sensi dell'art. 42 LTF.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile a causa della sua motivazione manifestamente insufficiente (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie, pari a 1.000 CHF, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
