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Motivazione del ricorso contro una decisione di non entrata nel merito - assenza di censure pertinenti

14 January 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 22.12.2025, 9C_709/2025

Fatti

A seguito di una decisione di tassazione (recupero fiscale, interessi di mora e multa), alcuni contribuenti hanno presentato ricorso dinanzi all'Obergericht del Cantone di Sciaffusa. Quest'ultimo ha richiesto un anticipo delle spese. La domanda di assistenza giudiziaria dei contribuenti è stata respinta, decisione confermata dal Tribunale federale (TF) in una prima sentenza.

L'Obergericht ha quindi fissato un nuovo termine per il pagamento dell'anticipo delle spese. Il ricorso dei contribuenti contro questa nuova fissazione del termine è stato dichiarato inammissibile dal TF per tardività in una seconda sentenza (9C_645/2025).

Non essendo stato versato l'anticipo delle spese entro il termine stabilito, l'Obergericht ha emesso una decisione di non entrata nel merito sul ricorso iniziale. I contribuenti si rivolgono nuovamente al Tribunale federale per contestare tale decisione di non entrata nel merito.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che, quando un ricorso è diretto contro una decisione di non entrata nel merito di un'istanza inferiore, il ricorrente deve esporre in che modo tale decisione violi il diritto. La motivazione del ricorso deve essere pertinente e riferirsi all'oggetto della controversia, ovvero alla questione dell'inammissibilità (art. 42 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Un'argomentazione che verte solo sul merito della causa, senza contestare i motivi della non entrata nel merito, è inammissibile.

Inoltre, una sentenza del Tribunale federale passa in giudicato dal momento della sua pronuncia (art. 61 LTF) e vincola le parti e il tribunale. Infine, una domanda di restituzione del termine deve essere indirizzata all'autorità presso la quale l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto (iudex a quo).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che i contribuenti, nel loro ricorso, non contestano i motivi della decisione di non entrata nel merito dell'Obergericht (ovvero il mancato pagamento dell'anticipo delle spese). Al contrario, tentano di ridiscutere punti già decisi o che avrebbero dovuto esserlo in procedure precedenti.

Cercano in particolare di contestare la validità del termine di pagamento, un punto che era oggetto della procedura precedente (9C_645/2025) sulla quale il TF non era entrato nel merito per tardività. Il TF sottolinea che tale sentenza precedente è passata in giudicato e non può essere rimessa in discussione.

Gli argomenti dei ricorrenti riguardanti presunti vizi di notifica o la violazione del diritto a un equo processo non sono diretti contro la decisione di non entrata nel merito in sé, bensì contro atti procedurali precedenti. La motivazione del ricorso è quindi giudicata non pertinente rispetto all'oggetto della controversia.

Il Tribunale federale precisa inoltre che la richiesta di restituzione del termine è stata presentata all'autorità sbagliata, poiché avrebbe dovuto essere inoltrata all'Obergericht.

Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso per mancanza di una motivazione pertinente. Poiché il ricorso è privo di qualsiasi possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti.










Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau