
TF, 13.01.2026, 9C_702/2024
Fatti
Nel novembre 2015, un contribuente (A.) vende il proprio appartamento a U./ZH, dove risiedeva, alla propria società con sede nel cantone di Zugo, di cui è socio unico e gerente. Si notifica ufficialmente nel cantone di Zugo. Nel gennaio 2020, si reiscrive a U.________/ZH e riacquista il suo vecchio appartamento dalla sua società in liquidazione. Il fisco zurighese, sospettando un domicilio fittizio, avvia un procedimento per i periodi fiscali dal 2017 al 2019. Il contribuente collabora solo molto parzialmente alle richieste di informazioni. L'autorità fiscale zurighese rivendica la propria sovranità fiscale, il che viene confermato dal Tribunale dei ricorsi fiscali. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo annulla tale decisione, ritenendo che il fisco zurighese non abbia provato un ritorno del contribuente nel cantone. Il fisco zurighese ricorre quindi al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che il domicilio fiscale di una persona fisica si situa nel luogo in cui essa risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID), il che corrisponde al centro dei suoi interessi vitali. Tale determinazione non si fonda sulla volontà interna della persona, bensì su un insieme di fatti oggettivi e riconoscibili da terzi. I criteri pertinenti includono le relazioni personali, familiari, professionali e le condizioni abitative. La notifica ufficiale è un indizio, ma non è decisiva. Sebbene l'autorità fiscale abbia l'onere della prova (massima inquisitoria), il contribuente ha un dovere di collaborazione, particolarmente nei procedimenti volti a determinare il domicilio fiscale. Una mancanza di collaborazione sui fatti che fondano l'assoggettamento può essere interpretata a suo sfavore. Affinché un cambio di domicilio sia riconosciuto, non è necessario rompere tutti i legami con il precedente luogo di residenza. È necessario soprattutto che le relazioni con il nuovo luogo appaiano, in una valutazione globale, come preponderanti.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale contraddice l'analisi del Tribunale amministrativo. Il fatto che il fisco zurighese non abbia immediatamente contestato la partenza nel 2015 non significa che abbia riconosciuto il domicilio zughese, tanto più che una procedura di richiamo d'imposta resta possibile per gli anni precedenti. Il Tribunale federale constata che il contribuente è venuto meno al suo dovere di collaborazione non fornendo i documenti richiesti. Tale inadempienza è considerata un indizio a suo carico. L'analisi dei fatti oggettivi dimostra che il centro degli interessi vitali del contribuente è rimasto nel cantone di Zurigo durante gli anni in lite. Infatti:
- Ha conservato la disponibilità del suo vecchio appartamento (129 m²) a U.________/ZH tramite la propria società, la cui attività non aveva alcun legame con l'immobiliare.
- Il suo alloggio dichiarato nel cantone di Zugo era solo una semplice stanza con cucina in comune, il che rappresenta un peggioramento notevole e inspiegato delle sue condizioni di vita vista la sua situazione finanziaria.
- Il contratto di locazione a Zugo non era firmato e l'affitto sarebbe stato pagato in contanti, il che costituisce un indizio di domicilio fittizio.
- Non è stata fornita alcuna prova di trasloco, vendita o stoccaggio dei suoi mobili. Questi elementi, combinati con la mancanza di collaborazione, dimostrano che i legami del contribuente con il cantone di Zurigo sono rimasti preponderanti.
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'amministrazione fiscale del cantone di Zurigo. Annulla la sentenza del Tribunale amministrativo e constata che il contribuente era assoggettato all'imposta nel cantone di Zurigo per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019. Le spese sono poste a carico del contribuente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
