
TF, 27.11.2025, 9C_644/2025
Fatti
Un contribuabile non ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale 2023 nonostante diversi solleciti. L'amministrazione fiscale ha, di conseguenza, proceduto a una tassazione d'ufficio mediante decisione inviata per posta raccomandata. Non avendo il contribuente ritirato l'invio entro il termine di giacenza postale, lo stesso è stato restituito al mittente. Alcune settimane dopo la scadenza del termine di opposizione, il contribuente ha presentato la propria dichiarazione dei redditi. Questa è stata trattata come un'opposizione dall'autorità fiscale, che non è entrata nel merito a causa della tardività. I ricorsi cantonali contro tale decisione di irricevibilità sono stati respinti. Il contribuente si rivolge al Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, un ricorso deve contenere conclusioni e una motivazione che spieghi in che modo l'atto impugnato violi il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione dell'istanza precedente e dimostrare precisamente in che modo quest'ultima abbia infranto il diritto federale. Una critica di natura puramente appellatoria, che si limita a contrapporre la propria versione dei fatti o la propria opinione giuridica senza discutere i motivi della decisione impugnata, è inammissibile. In materia di notificazione, un invio raccomandato che non ha potuto essere recapitato e che non viene ritirato allo sportello postale entro il termine di giacenza di sette giorni si considera notificato l'ultimo giorno di tale termine (finzione di notificazione). È da tale data che decorre il termine di ricorso.
Applicazione al caso concreto
L'istanza precedente ha confermato l'irricevibilità dell'opposizione del contribuente, ritenendola tardiva. Ha stabilito che la decisione di tassazione d'ufficio era da considerarsi notificata il 14 novembre 2024 (ultimo giorno del termine di giacenza postale) e che il termine di opposizione di 30 giorni era quindi scaduto il 16 dicembre 2024. L'opposizione, presentata l'8 gennaio 2025, era di conseguenza tardiva. Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente non ha contestato il ragionamento dell'istanza precedente in merito alla finzione di notificazione o al calcolo del termine. Si è limitato a far valere che l'importo della tassazione d'ufficio era eccessivo, che non poteva pagarlo e che la sua difficile situazione personale non era stata presa in considerazione. Il Tribunale federale rileva che tali argomenti non vertono sull'unica questione litigiosa, ovvero l'ammissibilità dell'opposizione. Il ricorrente non dimostra in che modo la decisione dell'istanza precedente di non entrare nel merito violerebbe il diritto. La sua critica è puramente appellatoria e non soddisfa quindi i requisiti di motivazione dell'art. 42 LTF.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
