
TF, 28.11.2025, 9C_642/2024
Fatti
Un cittadino ha ottenuto la naturalizzazione svizzera nel 2017 all'età di 31 anni. Secondo la normativa vigente all'epoca, non era più soggetto all'obbligo di leva a causa dell'età. Il 1° gennaio 2019, una modifica legislativa ha innalzato a 37 anni il limite di età per l'assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo di prestare servizio. L'autorità cantonale ha successivamente assoggettato l'interessato alla tassa per gli anni dal 2018 al 2021, decisioni passate in giudicato. L'interessato ha contestato la tassazione per l'anno 2022 e ha richiesto il rimborso degli importi già versati. L'opposizione e il successivo ricorso cantonale sono stati respinti. L'interessato si rivolge al Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 59 Cost.e dell'art. 1 LTES, ogni cittadino svizzero che non presta servizio militare o civile deve pagare una tassa. Il vecchio diritto (art. 3 cpv. 2 lett. a vLTES) prevedeva che l'assoggettamento alla tassa per le persone non incorporate nell'esercito terminasse a 30 anni. Dal 1° gennaio 2019, il nuovo art. 3 LTES prolunga la durata dell'assoggettamento fino alla fine dell'anno in cui il soggetto raggiunge i 37 anni di età. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'applicazione di tale nuova normativa agli anni fiscali successivi alla sua entrata in vigore non costituisce una retroattività inammissibile. La tassa d'esenzione è un tributo periodico; le condizioni di assoggettamento devono essere esaminate separatamente per ogni anno, sulla base del diritto vigente per quel periodo. Per invocare una violazione del divieto di discriminazione, il contribuente deve dimostrare di aver intrapreso passi attivi per prestare servizio militare.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale non entra nel merito della richiesta di rimborso per gli anni dal 2018 al 2021, essendo le relative decisioni passate in giudicato senza che il ricorrente abbia invocato motivi di riesame o di nullità. La controversia verte esclusivamente sull'anno 2022. Per l'anno 2022 si applica il nuovo diritto, entrato in vigore nel 2019. Il fatto che il ricorrente non fosse soggetto alla tassa al momento della sua naturalizzazione sotto il vigore del vecchio diritto è irrilevante. Nel 2022 non aveva ancora raggiunto il limite di età di 37 anni e non ha prestato servizio; è pertanto tenuto al pagamento della tassa. Il Tribunale federale respinge i motivi di ricorso:
- Retroattività: L'applicazione della nuova legge a un periodo fiscale futuro (2022) non è retroattiva.
- Buona fede: Nessuno può avvalersi di un diritto acquisito al mantenimento di una legge fiscale.
- Discriminazione: Il motivo è infondato, poiché il ricorrente non ha addotto di aver tentato di prestare servizio militare.
- Proporzionalità: Anche questo argomento viene respinto, in quanto legato al motivo di discriminazione già rigettato.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Il ricorrente è assoggettato alla tassa d'esenzione dall'obbligo di servizio per l'anno 2022 ed è tenuto a sostenere le spese processuali.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
