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IVA - Distinzione tra donazione, controprestazione e prestazione di pubblicazione; assoggettamento e spese processuali

22 January 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 17.12.2025, 9C_570/2025, 9C_571/2025

Fatti

La Fondazione A. è un ente di pubblica utilità attivo principalmente nei paesi in via di sviluppo, dove sostiene progetti imprenditoriali volti a creare posti di lavoro e a combattere la povertà, in particolare attraverso prestiti, attività di coaching e la messa in contatto con investitori. È esente dalle imposte dirette in virtù del suo scopo di pubblica utilità.

Tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2020, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha effettuato un controllo IVA relativo ai periodi dal 2014 al 2018. Al termine di tale verifica, l'AFC ha iscritto retroattivamente la Fondazione nel registro dei soggetti passivi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, a seguito della procedura di reclamo, ha richiesto il pagamento di 456.037 CHF oltre agli interessi.

La Fondazione ha contestato tale pretesa dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che la maggior parte dei flussi finanziari controversi costituisse donazioni non soggette a IVA. Tuttavia, ha posto il 40% delle spese processuali a carico della Fondazione e le ha riconosciuto un'indennità ridotta a titolo di ripetibili.

Sono stati quindi presentati due ricorsi dinanzi al Tribunale federale: l'AFC contestava la qualificazione fiscale dei diversi flussi finanziari (9C_570/2025), mentre la Fondazione criticava esclusivamente la ripartizione delle spese e delle ripetibili decisa dal TAF (9C_571/2025). Il Tribunale federale ha riunito le due cause.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda innanzitutto che l'IVA presuppone l'esistenza di un rapporto di scambio tra una prestazione e una controprestazione, caratterizzato da un nesso economico interno: la prestazione deve essere fornita al fine di ottenere un compenso.

Le donazioni, al contrario, non costituiscono controprestazioni e sono escluse dall'IVA. Esse sono definite come contributi volontari versati con l'intento di arricchire il beneficiario senza attendersi nulla in cambio. Per determinare se un pagamento sia una donazione o una controprestazione, occorre porsi dal punto di vista del donatore e valutare le circostanze concrete. Qualora vengano concessi vantaggi in cambio, occorre esaminare se essi superino quanto socialmente consueto nel contesto di riferimento; in tal caso, si può presumere che il pagamento sia stato effettuato per ottenere tali vantaggi, rendendolo imponibile.

Il Tribunale federale precisa inoltre la portata delle prestazioni di pubblicazione ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA. Si tratta di prestazioni mediante le quali un'organizzazione di pubblica utilità rende noto il sostegno di un terzo al fine di migliorare la propria immagine, senza tuttavia fare pubblicità ai prodotti o servizi di quest'ultimo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'AFC, non è necessario che il sostegno finanziario sia esplicitamente menzionato: è sufficiente che il contesto renda riconoscibile al pubblico che si tratta di una forma di partenariato o di sostegno.

Infine, in materia di spese processuali, il Tribunale federale ricorda che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Tuttavia, nelle controversie pecuniarie in cui l'esito finanziario è chiaramente misurabile, quest'ultimo deve svolgere un ruolo predominante nella ripartizione delle spese.

Applicazione al caso concreto

Per quanto riguarda i pagamenti dei membri del cosiddetto circolo «B.», questi si erano impegnati a versare importi annuali elevati, beneficiando in cambio di inviti a eventi esclusivi, tra cui un fine settimana in un hotel a cinque stelle, oltre ad altre forme di riconoscimento e accesso privilegiato. L’AFC sosteneva che si trattasse di una controprestazione imponibile. Il Tribunale federale conferma tuttavia l’analisi del TAF: nel contesto di una strategia di raccolta fondi rivolta a donatori molto facoltosi, tali vantaggi rientrano nell’ambito di quanto socialmente consueto per fidelizzare i grandi donatori. Soprattutto, il valore dei vantaggi è sproporzionato rispetto agli importi versati, il che conferma che l’intenzione principale dei membri era sostenere la missione della Fondazione e non ottenere prestazioni. Tali versamenti devono quindi essere qualificati come donazioni.

Il medesimo ragionamento si applica ai «donatori individuali» che, pur non essendo membri del circolo B., sono stati anch’essi invitati a eventi di raccolta fondi. Anche se, in alcuni casi, i costi di tali eventi potevano superare le donazioni ricevute, non vi erano elementi per concludere che una parte significativa dei partecipanti cercasse semplicemente di «acquistare» l’accesso a tali eventi.

Per quanto concerne i pagamenti delle «organizzazioni partner», la Fondazione menzionava tali entità sul proprio sito internet con logo e link. L’AFC vi ravvisava una prestazione pubblicitaria imponibile. Il Tribunale federale conferma al contrario che si tratta di una prestazione di pubblicazione esclusa dall’IVA: nel contesto del sito di una fondazione di pubblica utilità, tale menzione permetteva ragionevolmente al pubblico di comprendere che si trattava di partner che sostenevano la sua missione, senza promuovere prodotti o servizi.

Infine, riguardo ai 2,9 milioni di CHF versati dalla Fondazione C., una fondazione affine che condivide gli stessi locali, l’AFC sosteneva che remunerassero prestazioni fornite dalla Fondazione A.. Il Tribunale federale conferma che l’AFC non ha fornito prove sufficienti dell’esistenza di tali prestazioni. Tali versamenti devono quindi essere qualificati come non controprestazioni.

Data tale qualificazione, la Fondazione non raggiungeva la soglia di fatturato che giustifica l’assoggettamento all’IVA per gli anni 2015 e 2016.

Per quanto riguarda le spese processuali dinanzi al TAF, il Tribunale federale giudica insostenibile la ripartizione operata. Sebbene il TAF abbia risolto numerose questioni giuridiche, la Fondazione aveva ottenuto ragione su circa il 95% del valore litigioso. In una controversia fiscale quantificabile, tale risultato doveva prevalere su un semplice conteggio del numero di punti giuridici vinti o persi.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell’AFC nel merito. Accoglie invece il ricorso della Fondazione in materia di spese e ripetibili, annulla la decisione del TAF su questo punto e rinvia la causa per una nuova decisione.

Le spese della procedura federale (7’000 CHF) sono poste a carico dell’AFC, che è inoltre condannata a versare alla Fondazione un’indennità di parte di 14’000 CHF per la procedura dinanzi al Tribunale federale.







Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau