
TF, 19.11.2025, 9C_54/2025
Fatti
Un avvocato indipendente e sua moglie hanno contestato la loro tassazione per il periodo fiscale 2019. L'autorità fiscale del Cantone di Lucerna ha qualificato le partecipazioni dell'avvocato in due società, C. AG e D. AG, come sostanza commerciale. Di conseguenza, la plusvalenza di CHF 1'400'000.- realizzata dalla vendita delle azioni di C. AG e un dividendo di CHF 90'000.- di D. AG sono stati tassati come reddito derivante da attività lucrativa indipendente.
I contribuenti sostengono che tali partecipazioni rientrino nella loro sostanza privata, il che renderebbe la plusvalenza esente da imposte. Poiché i loro reclami e ricorsi sono stati respinti dall'autorità fiscale e successivamente dal Tribunale cantonale lucernese, si sono rivolti al Tribunale federale.
Diritto
Secondo il diritto tributario svizzero (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD), tutti i redditi derivanti da un'attività lucrativa indipendente sono imponibili. Ciò include le plusvalenze realizzate su elementi della sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD). Per contro, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di elementi della sostanza privata sono esenti da imposte (art. 16 cpv. 3 LIFD).
La distinzione tra sostanza commerciale e sostanza privata si basa sulla funzione tecnico-economica del bene. Secondo la giurisprudenza costante, una partecipazione detenuta da una persona che esercita un'attività indipendente è qualificata come sostanza commerciale se presenta un legame sufficientemente stretto con tale attività. Un tale legame sussiste in particolare se la partecipazione consente di esercitare un'influenza notevole su una società la cui attività è simile o complementare a quella dell'indipendente, allo scopo di migliorare i risultati della propria impresa. Il criterio decisivo è la volontà del contribuente, così come si manifesta nei fatti.
Il principio della protezione della buona fede (art. 9 Cost.) può eccezionalmente vincolare un'autorità fiscale a una qualificazione precedente (ad es. sostanza privata), se tale prassi è stata mantenuta per un lungo periodo senza mutamenti delle circostanze e se il contribuente poteva legittimamente farvi affidamento.
Per ricorrere al Tribunale federale è necessario un interesse degno di protezione (art. 89 cpv. 1 LTF), che generalmente difetta se il ricorso mira a un aumento del carico fiscale.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina innanzitutto l'ammissibilità del ricorso. Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, le conclusioni dei ricorrenti comporterebbero un carico fiscale più elevato. Il Tribunale federale ritiene pertanto che essi non abbiano un interesse degno di protezione e dichiara il ricorso inammissibile su questo punto. Per l'imposta federale diretta, il ricorso è parimenti inammissibile in merito alla partecipazione in D. AG, poiché la qualificazione come sostanza commerciale risulta fiscalmente più vantaggiosa per il contribuente nel periodo in questione. Il ricorso è ammissibile solo per la qualificazione della partecipazione in C. AG, la cui vendita ha generato un'importante plusvalenza.
Nel merito, il Tribunale federale analizza il legame tra la partecipazione del 50% dell'avvocato in C. AG (una società fiduciaria) e la sua attività di avvocato specializzato in pianificazione fiscale internazionale. Constata che:
- Lo studio legale e la società C. AG condividevano lo stesso indirizzo.
- Tra il 2013 e il 2018, gli onorari fatturati dall'avvocato a C. AG hanno rappresentato una quota sostanziale e crescente del suo fatturato totale (passando dal 18,4% al 44,5%).
- Le attività fiduciarie di C. AG completavano in modo opportuno l'attività dell'avvocato, consentendogli di offrire servizi completi ai propri clienti.
Tali elementi dimostrano uno stretto legame economico e una sinergia tra la partecipazione e l'attività indipendente. Il Tribunale federale conclude che la partecipazione era al servizio dell'impresa dell'avvocato e doveva quindi essere qualificata come sostanza commerciale.
Infine, il Tribunale federale respinge l'argomentazione dei ricorrenti basata sulla tutela della buona fede. Sebbene l'autorità fiscale abbia trattato la partecipazione come sostanza privata negli anni precedenti, lo ha fatto solo in modo tacito, senza procedere a verifiche approfondite. Inoltre, il fatto che il contribuente abbia sollevato egli stesso la questione della qualificazione presso l'amministrazione nel 2017 dimostra che era consapevole dell'incertezza. Non poteva quindi avvalersi di un legittimo affidamento nella prassi precedente.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile per quanto concerne le imposte cantonali e comunali. Lo respinge per quanto concerne l'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
