Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterDiritto tributario

Fiscalità intercantonale: Competenza del Cantone di domicilio, qualificazione del reddito e della sostanza di un'impresa individuale e divieto di doppia imposizione

06 February 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 23.12.2025, 9C_538/2025

Fatti

Una coppia sposata, domiciliata nel cantone di Lucerna, contesta la propria tassazione per l'anno 2020. Il marito gestisce un'impresa individuale con sede nel cantone di Zugo. Nella loro dichiarazione, hanno fatto valere una perdita da attività lucrativa indipendente di CHF 94'226.-.

L'autorità fiscale lucernese ha proceduto a diverse rettifiche (in particolare sugli ammortamenti di veicoli e attrezzature aziendali), riconoscendo solo una perdita di CHF 28'430.-, il che ha portato a una tassazione su un reddito e una sostanza nettamente superiori.

Dopo l'esito negativo del reclamo e del ricorso a livello cantonale, i coniugi si sono rivolti al Tribunale federale. Chiedono l'annullamento della tassazione lucernese, l'applicazione dei fattori fiscali stabiliti dal cantone di Zugo e sostengono che si sia verificata una doppia imposizione. Richiedono inoltre un'indennità per la presunta durata eccessiva del procedimento.

Diritto

  1. Imposta federale diretta (IFD): La competenza per la riscossione dell'IFD delle persone fisiche spetta al cantone in cui il contribuente ha il proprio domicilio alla fine del periodo fiscale (art. 105 cpv. 1 LIFD). Il diritto tributario non ammette una doppia appartenenza (personale in un cantone ed economica in un altro) ai fini dell'IFD.
  2. Imposte cantonali e comunali (ICC) e doppia imposizione: In virtù della Legge sull'armonizzazione fiscale (LAID), una persona fisica è assoggettata in modo illimitato nel proprio cantone di domicilio e in modo limitato nel cantone in cui gestisce un'impresa (art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 LAID). Ogni cantone interessato conduce la propria procedura di tassazione e determina il reddito e la sostanza imponibili secondo il proprio diritto.
  3. La ripartizione della sovranità fiscale tra i cantoni è disciplinata dalle norme sviluppate dal Tribunale federale in applicazione del divieto di doppia imposizione (art. 127 cpv. 3 Cost.). Il reddito derivante da un'attività indipendente e la sostanza commerciale ad essa destinata sono imponibili nel luogo in cui si trova la sede dell'attività. Si configura una doppia imposizione quando una persona è tassata da due o più cantoni per lo stesso oggetto fiscale e durante lo stesso periodo, oppure quando un cantone eccede la propria sovranità fiscale.

Applicazione al caso concreto

  1. Imposta federale diretta: Poiché i ricorrenti erano domiciliati nel Cantone di Lucerna alla fine del periodo fiscale 2020, tale Cantone è l'unico competente a riscuotere l'IFD. Il Cantone di Zugo, peraltro, non ha emesso alcuna decisione di tassazione per l'IFD. I ricorrenti non hanno contestato in modo sufficientemente motivato le correzioni specifiche apportate dall'autorità lucernese al calcolo della perdita commerciale. Il ricorso è pertanto respinto su questo punto.
  2. Imposte cantonali e comunali: Il Cantone di Lucerna, in quanto Cantone di domicilio, aveva il diritto di condurre la propria procedura di tassazione per determinare il reddito globale imponibile. La richiesta dei ricorrenti di affidare la competenza di tassazione dell'impresa individuale al Cantone di Zugo è dunque infondata.
  3. Doppia imposizione: I ricorrenti deducono una doppia imposizione sostenendo che alcuni attivi (veicoli, attrezzature) sono stati qualificati come privati da Lucerna ma come commerciali da Zugo. Il Tribunale federale rileva che, sebbene l'autorità lucernese abbia effettivamente negato il carattere commerciale di alcuni ammortamenti (ad esempio su una nuova BMW), gli attivi così riqualificati in sostanza privata non sono stati assoggettati all'imposta sulla sostanza nel Cantone di Lucerna. La sostanza commerciale riconosciuta da Lucerna è stata correttamente attribuita a Zugo per esservi tassata. Il Tribunale federale conclude che non vi è alcuna prova di un'effettiva doppia imposizione della sostanza. Le differenze tra le tassazioni dei due Cantoni si spiegano con divergenze legislative (ad es. deduzioni sociali) e non con una doppia imposizione.
  4. Durata della procedura: La richiesta di indennità per procedura eccessivamente lunga è respinta, avendo il Tribunale federale già constatato in una decisione precedente che non vi è stato alcun ritardo colpevole da parte dell'istanza cantonale.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie, pari a CHF 3'500.-, sono poste a carico dei ricorrenti.








Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau