
TF, 09.12.2025, 9C_522/2025
Fatti
Un'associazione (la ricorrente) organizza una serie di tornei di tennis a livello nazionale. A seguito di un controllo, l'AFC ha ritenuto che l'associazione fosse il prestatore di servizi principale di tale serie di tornei. Di conseguenza, le quote d'iscrizione versate dai giocatori dovevano essere attribuite a quest'ultima. Poiché l'organizzazione di eventi sportivi è una prestazione esclusa dal campo d'applicazione dell'imposta, l'AFC ha proceduto a una rettifica dell'imposta precedente di CHF 79'500.- per i periodi fiscali dal 2015 al 2019. I ricorsi dell'associazione contro tale decisione sono stati respinti in successione dall'AFC e dal Tribunale amministrativo federale. L'associazione si rivolge al Tribunale federale.
Diritto
La controversia verte sull'attribuzione della prestazione ai sensi dell'art. 20 LTVA. Secondo il principio di cui all'art. 20 cpv. 1 LTVA, una prestazione è considerata fornita dalla persona che agisce in nome proprio nei confronti di terzi (apparenza esterna). L'eccezione è la rappresentanza diretta (art. 20 cpv. 2 LTVA): se una persona agisce manifestamente in nome e per conto di un terzo (il rappresentato), la prestazione è considerata fornita da quest'ultimo. A tal fine, il rappresentante deve provare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza e comunicarlo espressamente al destinatario della prestazione, oppure tale rapporto deve risultare chiaramente dalle circostanze. La valutazione avviene secondo criteri oggettivi.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale (TF) analizza innanzitutto la natura della prestazione fornita in cambio della quota d'iscrizione. Conclude che i giocatori non pagano per un semplice affitto del campo o per un torneo locale, bensì per partecipare a una competizione di portata nazionale, organizzata e coordinata in modo centralizzato. Applicando l'art. 20 cpv. 1 LTVA, il TF rileva che è l'associazione ad apparire esternamente come l'organizzatrice e la prestatrice principale di tale serie di tornei. Essa coordina l'evento, sceglie le sedi, gestisce gli sponsor, stabilisce le classifiche, distribuisce i premi e fissa le regole. Il ruolo dei centri di tennis locali è secondario, limitandosi essenzialmente alla messa a disposizione dell'infrastruttura. Il TF respinge l'argomentazione dell'associazione secondo cui essa agirebbe come semplice piattaforma di prenotazione o rappresentante diretta dei centri di tennis. Il suo ruolo supera ampiamente quello di un intermediario. Inoltre, il rapporto di rappresentanza non viene comunicato ai giocatori. Il fatto che le quote d'iscrizione siano, secondo il regolamento, versate direttamente ai centri di tennis è considerato una semplice modalità di incasso che non è sufficiente a stabilire una relazione di rappresentanza diretta da un punto di vista oggettivo. Il paragone con le piattaforme di prenotazione online viene scartato, poiché, a differenza di queste, l'associazione non si presenta come un semplice intermediario. Non vi è dunque alcuna violazione del principio di parità di trattamento (art. 8 Cost.). Gli accordi interni e la contabilizzazione degli importi sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 20 LTVA, che si fonda sull'apparenza esterna.
Esito
Il Tribunale federale conclude che le quote d'iscrizione devono essere attribuite all'associazione. Essendo tale prestazione esclusa dal campo d'applicazione dell'IVA, la rettifica dell'imposta precedente effettuata dall'AFC è giustificata. Il ricorso dell'associazione è respinto.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
